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Stop compensazione in F24 se ci sono debiti a ruolo superiori a 50mila euro

compensazione

Si abbassa da 100mila a 50mila euro l’importo dei debiti a ruolo che, se viene superato, vieta l’utilizzo dei crediti nel modello F24. Con la legge di Bilancio in vigore dal primo gennaio 2026, si riduce alla metà il precedente importo, introdotto dal primo luglio 2024, che vieta lo scambio tra crediti e debiti nel modello F24, in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati alla riscossione, se di ammontare complessivo superiore a 100mila euro.


Ora, dal 2026, lo stop alla compensazione scatterà nel momento in cui i debiti a ruolo supereranno il limite di 50mila euro. È stabilito, articolo 1, comma 116 della legge di Bilancio per il 2026, che al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 «Riforma dell’amministrazione fiscale» del PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza), all’articolo 37, comma 49 –quinquies del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all’articolo 5, comma 7, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «superiori a euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti «superiori a euro 50.000».


Il limite di 50mila euro che vieta le compensazioni

A seguito della predetta modifica, il comma 49-quinquies del decreto legge 223/2006 dispone che per i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’agenzia delle Entrate, compresi quelli per atti di recupero, per importi complessivamente superiori a 50mila euro, per i quali i termini di pagamento sono scaduti e non sono in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17.

L’esclusione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non è intervenuta decadenza. I crediti indicati alle predette lettere e), f) e g), che sono comunque compensabili, sono, esattamente, i crediti relativi:


  • ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative (lettera e);

  • ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa (lettera f);

  • ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti (lettera g).


Lo scambio dare – avere nel modello F24

Fermo restando il predetto divieto alla compensazione dei crediti nel momento in cui i debiti a ruolo superano il limite di 50mila euro, lo scambio dei crediti con i debiti è disciplinato dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questo articolo stabilisce che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. La compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto (Iva), dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), per importi superiori a 5mila euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge (articolo 17, comma 1, decreto legislativo241/1997).


La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps può essere effettuata:



  1. dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile perla trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;


  2. dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;


  3. dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’Inps, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.


Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l’Inps (comma 1-bis).


La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell’Inail (istituto nazionale infortuni sul lavoro) può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto istituto (comma 1-ter).


Il versamento unitario e la compensazione riguardano, in particolare, i crediti e i debiti relativi:


  • alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;

  • all’Iva dovuta;

  • alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva;

  • ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

  • ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

  • ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti;

  • agli interessi previsti in caso di pagamento rateale (comma 2).


Nei casi in cui il credito d’imposta usato in compensazione risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili, il modello F24 è scartato (comma 2 - ter).


È inoltre disposto che, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita Iva, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulta cessata (comma 2-quater).


Per i contribuenti ai quali è stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti Iva; l’esclusione rimane in vigore fino a quando non sono rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione (comma 2-quinquies).


Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-

quater e 2-quinquies, il modelloF24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta (comma 2 sexies).


I due divieti alle compensazioni

Per la compensazione tra crediti e debiti nel modello F24, esistono due specifici divieti. Al vecchio divieto sulle compensazioni dei crediti fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, in vigore dal primo gennaio 2011), dal primo luglio 2024 è stato aggiunto un nuovo divieto, per i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi superiori a 100mila euro, per i quali i termini di pagamento sono scaduti e sono ancora dovuti pagamenti o non sono in essere provvedimenti di sospensione (articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge 29marzo 2024, n. 39, cosiddetto decreto “Agevolazioni”). Come si è detto, con la legge di Bilancio per il 2026, il limite di100mila euro è stato ridotto a 50mila euro. In conclusione, dal primo luglio 2024 al 31 dicembre 2025, scatta il divieto quando si supera il limite di 100mila euro, e dal primo gennaio 2026 il limite si riduce a 50mila euro.


Per le compensazioni si usano i servizi del Fisco

Le regole da rispettare sul doppio divieto alle compensazioni sono illustrate dall’

agenzia delle Entrate, nella circolare 16/Edel 28 giugno 2024. In particolare, sono fornite istruzioni:


  1. sull’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail);


  2. sull’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici dell’agenzia delle Entrate che, a partire dal 1° luglio 2024, riguarda tutti i versamenti da fare con il modello F24, con compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo; l’obbligo sussiste anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”; l’obbligo si estende anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo, come, ad esempio, «acconti Ires o Irpef con saldi Ires o Irap a credito», nel caso in cui la compensazione si esegue con il modelloF24;


  3. sull’esclusione, a decorrere dal primo luglio 2024, dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati alla riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’agenzia delle Entrate, compresi quelli per atti di recupero crediti, d’importo complessivamente superiore a 100mila euro (nel periodo dal primo luglio 2024 al 31 dicembre 2025) o a 50mila euro dal 2026.


Le regole sulle compensazioni

Compensazioni “libere”

I contribuenti che eseguono la compensazione “vecchia” o “interna” sono esclusi da qualsiasi divieto. Restano perciò “libere” le compensazioni “Iva da Iva”, “Irpef da Irpef”,“Ires da Ires”, sia se si esegue la compensazione interna, senza presentare il modello F24,sia se si presenta il modello F24 per evidenziare la compensazione

Compensazioni sotto l’occhio del Fisco

Dal primo luglio 2024, il modello F24 con l’utilizzo di crediti di qualsiasi natura e importo, compreso l’impiego delle eccedenze Inail e Inps, deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate (circolare 16/E del 28 giugno 2024) .L’obbligo sussiste anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”. L’obbligo si estende anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo, come, ad esempio, “acconti Ires o Irpef con saldi Ires o Irap a credito”, nel caso in cui la compensazione si esegue con il modello F24

Crediti fino a 5mila euro, utilizzabili dal primo gennaio

È consentito l’utilizzo di crediti per importi fino a 5mila euro annui, a partire dal primo gennaio successivo a quello di maturazione del credito. Il limite di 5mila euro si riferisce alle singole tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione. Ad esempio, se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti rispettivamente di ammontare non superiore a 5mila euro, ma complessivamente d’importo superiore alla soglia, i crediti potranno essere usati in compensazione senza apporre il visto di conformità (circolare 10/Edel 2014)

Crediti oltre 5mila euro

Dal 2020, la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, dell’Iva, delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Irap, per importi superiori a 5mila euro annui, potrà essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge

Visto di conformità

I contribuenti, che intendono usare in compensazione crediti relativi all’Iva o alle altre imposte, per importi superiori a 5mila euro annui, devono chiedere l’apposizione del visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dalle quali emerge il credito. Il “visto” può essere apposto: dal responsabile del centro di assistenza fiscale; dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; dai soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. E’ prevista un’alternativa al visto di conformità. Riguarda le società di capitali, nei casi in cui è esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile. Questo significa che l’organo di controllo ha verificato la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva e che è stata verificata la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione


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