Partecipazioni rivalutabili con imposta sostitutiva del 21%
- Studio Commerciale Pagano

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Rivalutazione delle partecipazioni più cara dal 2026. La legge di Bilancio (n. 199/2025) prevede la modifica dell’articolo 5 della legge 448/2001 nel punto in cui fissa la misura per poter beneficiare della rivalutazione delle partecipazioni. La modifica consiste nell’innalzamento dell’imposta sostitutiva dal 18 al 21%. Gli articoli 5 e 7 della legge 448/2001 prevedono la possibilità per i contribuenti che detengono alcuni beni al di fuori dell’attività d’impresa di rideterminare il loro costo o valore di acquisto. La rideterminazione permette di ridurre la tassazione in sede di cessione di beni poiché consente di assumere, in luogo del costo o del valore iniziale del bene oggetto della rivalutazione, quello indicato nella perizia di stima con la conseguenza di far emergere dalla eventuale cessione una plusvalenza minore o addirittura di azzerarla. L’articolo 5 della legge 448/2001 prevede questa possibilità con riferimento ai titoli, alle quote o ai diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno; l’articolo 7, invece, prevede la possibilità di rideterminare il costo di terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno. A partire dallo scorso anno, questa misura è stata resa definitiva. Fino al 2024, infatti, i termini per la rivalutazione venivano riaperti ogni anno da un apposito provvedimento normativo (generalmente la legge di Bilancio); dal 2025, il comma 30 della legge 207/2024 ha eliminato i riferimenti temporali negli articoli 5 e 7 della legge 448/2001 rendendo, di fatto, sempre applicabile l’agevolazione. L’imposta sostitutiva La rideterminazione richiede il versamento di una imposta sostitutiva: fino allo scorso anno, la misura era pari al 18% ma a partire dal 2026, esclusivamente con riferimento alle partecipazioni, la misura è innalzata al 21%. L’imposta, si ricorda, va applicata sull’intero valore rideterminato (e non solo sul maggior valore) e va versato entro il 30 novembre dell’anno. In alternativa, è possibile anche rateizzare in un massimo di tre rate annuali e su ciascuna rata successiva alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo. L’omesso versamento delle rate successive alla prima comporta l’iscrizione a ruolo delle stesse e l’applicazione della sanzione del 25% (omesso versamento). Inoltre, la scelta è irrevocabile: nel caso di versamento dell’imposta dovuta o di una o più rate della stessa, il contribuente non ha diritto al rimborso dell’imposta pagata ed è tenuto, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti successivi anche se in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione delle partecipazioni o dei terreni non tenga conto del valore rideterminato. La perizia di stima Oltre al versamento dell’imposta sostitutiva, entro il 30 novembre deve essere anche redatta e giurata la perizia di stima da cui emerge il valore del bene. La perizia è redatta da esperti diversi a seconda dell’oggetto della rideterminazione: nel caso delle partecipazioni, sono esperti i soggetti iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel Registro dei revisori legali; nel caso di terreni (sia agricoli, sia edificabili) sono esperti gli iscritti agli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili. Con i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale alla data del 1° gennaio è determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a) del Tuir, con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente, cioè in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei suddetti mercati con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente. Come ricorda anche la circolare 16/E/2023, tale indicazione fa venir meno la necessità di predisporre la perizia giurata di stima che, invece, resta obbligatoria, invece, nel caso di partecipazioni non quotate oltre che dei terreni, come prima ricordato. In dichiarazione I dati delle rivalutazioni vanno anche indicati nel modello di dichiarazione dell’anno in cui la stessa è stata posta in essere. Le rideterminazioni dei terreni trova spazio nel quadro RM mentre quella delle partecipazioni nel quadro RT. Coloro che presentano il modello 730 possono usare quest’ultimo per indicare i dati. Fino a poco tempo fa, infatti, coloro che presentavano il modello 730 dovevano poi allegare i quadri RM e/o RT per indicare i dati delle rideterminazioni. Il modello ora, invece, consente l’indicazione anche di questi dati.




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