Sanatoria solo per multe stradali, contributi e controlli automatizzati
- Studio Commerciale Pagano

- 3 giorni fa
- Tempo di lettura: 3 min

È una rottamazione per pochi quella introdotta con la legge di Bilancio 2026 (articolo 1, commi 82 e seguenti, legge 199/2025). Vi rientrano solo le partite trasmesse all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2023 a titolo di: controlli automatizzati delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva, inclusa la dichiarazione dei sostituti d’imposta; contributi Inps non versati e non rivenienti da accertamenti; multe stradali comminate da amministrazioni statali. Tutte le altre partite sono dunque escluse. In ambito tributario, quindi, non potranno beneficiare della sanatoria, tra gli altri: accertamenti ordinari ed esecutivi; tributi locali, salvo apposita regolamentazione del Comune; imposte indirette sui trasferimenti. È previsto, come in passato, che Agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) metta a disposizione del debitore, nell’apposita area riservata del sito istituzionale, l’elenco dei carichi interessati. Il vantaggio della rottamazione è come sempre l’azzeramento di tutte le somme aggiuntive alla sorte capitale, con la sola esclusione delle spese di notifica della cartella e delle spese per procedure esecutive. Nel caso delle multe stradali, sono azzerate le somme aggiuntive rispetto all’importo della multa. Un’altra peculiarità della rottamazione quinquies è l’ampia dilazione dei pagamenti: può arrivare, in teoria, a 54 rate bimestrali, per una durata complessiva di nove anni. Ma in concreto va considerato che la rata minima non può essere inferiore a 100 euro: per debiti di importo complessivo modesto, la dilazione massima non sarà accessibile. Una ulteriore differenza è che le rate sono tutte di pari importo e non sono più previste quindi le due “maxi rate” iniziali del 10% ciascuna. Sulla rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3%. In particolare: le prime tre rate scadono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026; dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2027; dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035. Il pagamento non può essere effettuato con la compensazione di crediti d’imposta nel modello F24. Procedura e tempistica ricalcano la disciplina delle precedenti rottamazioni. La dichiarazione va trasmessa solo in via telematica, sulla base di un applicativo che Ader metterà a disposizione entro il 21 gennaio 2026. Il termine per la trasmissione è il 30 aprile 2026. Entro il 30 giugno 2026, Ader trasmetterà agli interessati il piano dei pagamenti, sulla base dei tempi di dilazione indicati nella domanda. Con la trasmissione della domanda, si verificano nell’immediato i seguenti effetti: si sospendono i termini di decadenza e di prescrizione; si sospendono fino al 31 luglio 2026 le rate in scadenza di dilazioni precedenti in corso; il debitore non è considerato moroso agli effetti degli articoli 48-bis e 28-ter del Dpr 602/1973. Il primo articolo prevede che, in caso di pagamenti eseguiti da enti pubblici per importi maggiori di 5.000 euro, l’ente deve verificare la sussistenza di morosità del beneficiario nei riguardi dell’agente della riscossione per importi almeno pari a 5.000 euro. In caso di esito positivo, il pagamento è sospeso fino a concorrenza del debito a ruolo, in attesa che l’agente della riscossione notifichi il pignoramento presso terzi. L’articolo 28-ter del Dpr 602/1973, stabilisce invece che in caso di erogazioni di rimborsi d’imposta, il rimborso sia sospeso, in presenza di debiti verso l’agente della riscossione; sono inibite nuove procedure esecutive (pignoramenti) e cautelari (fermi dei veicoli e ipoteche). Le procedure esecutive in corso sono sospese, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo (fermi e ipoteche già iscritti, invece, conservano validità); il debitore non è considerato moroso ai fini del rilascio del Durc. Alla data del 31 luglio 2026, a prescindere dal fatto che il debitore abbia o meno pagato la prima rata, le dilazioni precedenti in essere vengono revocate ope legis e non saranno in alcun caso ammesse nuove dilazioni aventi ad oggetto i debiti indicati nella domanda di rottamazione. In presenza di contenziosi in corso riferiti alle medesime partite oggetto di rottamazione, vengono mutuate le regole della rottamazione quater. Si stabilisce pertanto che, ai soli fini processuali, la rottamazione si perfeziona con il pagamento della prima rata.




Commenti