Responsabilità dei professionisti senza automatismi per il Fisco
- Studio Commerciale Pagano

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Nessun automatismo tra l’attività di trasmissione delle dichiarazioni e la responsabilità del professionista in concorso con il cliente. Gli atti di contestazione dell’agenzia delle Entrate devono essere adeguatamente motivati e deve essere verificato un contributo causale e consapevole all’illecito. Nel caso, però, in cui le condotte illecite siano reiterate e tali da ipotizzare un vantaggio competitivo indiretto dell’intermediario, allora l’indagine del Fisco potrà allargarsi a tutti i suoi clienti.
La direttiva interna dell’agenzia delle Entrate sulla responsabilità tributaria del professionista in concorso con la società-cliente - finalizzata a guidare gli uffici dopo i ripetuti interventi della Corte di cassazione sul delicato tema, che nelle more ha ispirato anche una proposta di legge correttiva - sceglie un approccio molto “penalistico”, legato al contributo causale e all’elemento psicologico, scartando dai presupposti per la contestazione il vantaggio personale.
Le indicazioni dell’amministrazione rappresentano un punto di rilievo, e forse anche di chiusura, della questione, inaspritasi dopo le ordinanze della Corte di cassazione (5368 e 5369 del 2026) sui presupposti della disciplina da applicare, con esiti che hanno rimesso al centro della responsabilità professionale anche la mera attività di trasmissione di dichiarazione da parte del professionista.
Per avvicinare il binario amministrativo a quello penale l’Agenzia ora chiede di verificare, e poi motivare, la circostanza che il professionista abbia ideato e/o agevolato l’operazione, fornendo un contributo causale (materiale o psicologico) alla realizzazione dell’illecito e che la sua condotta abbia consentito alla società di fruire di un vantaggio o un profitto derivante dagli illeciti fiscali.
Fuori dal range dei presupposti necessari/elementi costitutivi del concorso resta il conseguimento di un effettivo vantaggio economico proprio: l’ufficio potrà, però, valutarlo come indizio per dimostrare il concorso con la società cliente.
Questi parametri diventano ancor più rilevanti quando si tratta di valutare fattispecie caratterizzate da condotte abusive o fraudolente, dove molto spesso l’architettura richiesta esige know how professionale (alias «partecipazione attiva» del consulente nella commissione dell’illecito).
Per ritenere integrata la responsabilità concorsuale del terzo, sottolinea il documento, gli uffici devono provare la sussistenza degli elementi costitutivi dell’articolo 9 del decreto legislativo 472/1997 che disciplina l’ipotesi di responsabilità, a titolo di concorso nell’illecito tributario, delle persone esterne che non abbiano un rapporto organico con l’ente. Secondo l’Agenzia proprio perché non vi è automatismo e anzi, bisogna ricostruire la reale partecipazione dello stesso al disegno criminoso, ai fini della configurabilità del concorso non costituisce elemento dirimente che il professionista disponga o meno di un mandato alla tenuta delle scritture contabili. E per il professionista che si sia limitato a fornire consigli per l’attuazione della frode senza agire in prima persona sulle dichiarazioni o sulle scritture contabili, l’Agenzia ricorda l’ipotesi, in ambito tributario, del concorso eventuale.
Quanto alle sanzioni, applicazione stretta del principio di proporzionalità - fondato su ruolo e incidenza causale nell’illecito - ma con la postilla che, di fronte a condotte reiterate (in sostanza ideazione o adozione di sistemi elusivi e/o fraudolenti seriali), gli uffici passeranno al setaccio l’intero parco clienti.
Per le sanzioni si fornisce, dunque, un parametro agli uffici che nel momento della quantificazione, come detto devono seguire il principio di proporzionalità. L’incidenza del contributo diversifica la sanzione: così sarà diverso aver suggerito o ipotizzato una condotta elusiva dall’aver gestito solo alcuni aspetti contabili o aver operato solo con riferimento a una sola annualità o, al contrario, a una gestione su più periodi di imposta.




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