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Deduzione forfettaria per le trasferte solo con il rimborso di vitto e alloggio

Deduzione forfettaria per le trasferte solo con il rimborso di vitto e alloggio

Per le trasferte dei propri dipendenti fuori del territorio comunale, un’impresa di autotrasporto merci per conto terzi non può dedurre gli importi forfettari di 59,65 euro o 95,80 euro per le trasferte all’estero, previste dall’articolo 95, comma 4, del Tuir, se non ha sostenuto le relative spese di vitto e/o alloggio o se non ha erogato alcun rimborso delle spese anticipate dai propri lavoratori per il vitto e/o l’alloggio. Il chiarimento è contenuto nella risposta delle Entrate dell’8 luglio 2026 n. 136.


Il caso 

La società di autotrasporto istante, «coerentemente» con il Ccnl applicato della «Logistica, Trasporto merci e Spedizioni», non riconosce alla maggioranza dei lavoratori con mansione di autista alcuna indennità, nemmeno analitica, a titolo di rimborso delle spese per le trasferte effettuate dagli stessi, in quanto queste, «ai sensi del Ccnl, non sono dovute», considerando «l’orario di lavoro effettivamente compiuto dai lavoratori». Ciò nonostante, chiede all’agenzia delle Entrate se possa dedurre gli importi previsti forfettariamente dall’articolo 95, comma 4, del Tuir, anche se non eroga agli stessi alcuna indennità di trasferta o rimborso analitico delle spese per il vitto e l’alloggio.


La soluzione 

Secondo l’agenzia delle Entrate, la norma agevolativa fa esplicito riferimento alle «spese sostenute» in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti dell’impresa, pertanto, la deduzione forfettaria dal reddito «si riferisce, in ogni caso, a costi sostenuti». La deduzione forfettaria, pertanto, è concessa solo nell’ipotesi di effettivo «sostenimento» delle «spese relative alle trasferte dei propri dipendenti» e non se l’impresa di autotrasporto «non provvede, in concreto, a sostenere l’onere della trasferta». Si ritiene, comunque, che, ai fini della deduzione dei suddetti importi forfettari, non rilevi il fatto che la spesa di vitto e/o alloggio effettivamente pagata dall’impresa o rimborsata al dipendente sia inferiore agli importi forfettari ammessi.

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