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Vetrate panoramiche sul balcone lecite anche se impediscono la vista

Vetrate panoramiche

L’installazione di una vetrata panoramica amovibile (Vepa) a chiusura di un balcone loggiato (pertinenza di un alloggio ricadente in un plesso condominiale) rientra nell’ attività edilizia libera qualora l’opera non determini la creazione di un volume stabilmente chiuso. È la precisazione resa dal Comune di Milano con il provvedimento del 26 maggio 2026, a conclusione e archiviazione di un procedimento di verifica della regolarità edilizia. La questione in condominio è frequente e spesso è innescata da segnalata di vicini. La disciplina delle Vepa è stata profondamente innovata dai decreti Aiuti-bis e Salva Casa, che ne hanno ammesso l’installazione in edilizia libera se le strutture sono trasparenti, amovibili e destinate a migliorare il comfort acustico, la protezione dagli agenti atmosferici e l’efficienza energetica. Il quadro legislativo, inizialmente limitato a balconi e logge, è stato poi esteso anche ai porticati. Il discrimine pratico risiede proprio nell’ assenza di una «stabile chiusura». Per non generare nuova volumetria o mutamento d’uso, l’intervento deve rispettare precisi requisiti quali la facile smontabilità, ridotto impatto visivo, garanzia di microaerazione naturale e totale assenza di coibentazioni o impianti fissi di riscaldamento/raffrescamento. Nel caso trattato, l’Amministrazione comunale milanese aveva inizialmente contestato la struttura ritenendola una veranda abusiva. La difesa del condomino ha tuttavia dimostrato la conformità del manufatto ai requisiti di legge: pannelli in vetro temperato da 10 millimetri privi di vetrocamera, elementi indipendenti e senza telai verticali fissi, caratterizzati da uno scorrimento a pacchetto per il totale impacchettamento laterale, guarnizioni idonee a garantire la microaerazione ed esclusive funzioni di protezione dagli agenti atmosferici. Recependo tali deduzioni, il Comune ha chiarito che le vetrate panoramiche non costituiscono illecito per la sola «chiusura visiva» dello spazio qualora ne venga accertata la reversibilità tecnica e il rispetto dei parametri normativi. Tale significativo precedente amministrativo riduce lo spazio per contestazioni meramente formali da parte della Pubblica amministrazione e si allinea a un indirizzo giurisprudenziale in via di consolidamento. Pronunce del Consiglio di Stato ( 628/2026) e della Cassazione (29638/2025), insieme a sentenze di merito (Tribunale Roma 14957/2025 e Tribunale Napoli Nord 4360/2025), confermano infatti che le Vepa conformi non creano volumetria né ledono il decoro architettonico dell’edificio.

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