Entreranno in vigore dal 1° settembre alcune delle modifiche alla regolamentazione in materia di violazioni contributive apportate mediate correzioni all’articolo 116 della legge 388/2000 dal decreto Pnrr (Dl 19/24 convertito dalle legge 56/24).
Si prevede una sorta di ravvedimento operoso a favore di chi versa spontaneamente i contributi dovuti entro 120 giorni dalla scadenza. In tal caso la penalizzazione prevista in via ordinaria, vale a dire una sanzione civile, in ragione d’anno pari al tasso ufficiale di riferimento (Tur) maggiorato di 5,5 punti, diventa più leggera. Infatti, per premiare il contribuente che si rende parte attiva, la maggiorazione non è dovuta e si applica solo il Tur. A titolo di esempio, dato il Tur al 4,25%, la sanzione civile intera è pari al 9,75% mentre quella ridotta - di nuova istituzione - si ferma al solo 4,25 per cento.
Interscambio informativo
Dal 1° settembre si sperimenterà anche una nuova modalità di interscambio informativo tra l’Inps e i contribuenti con la finalità di facilitare gli adempimenti e di spronare le regolarizzazioni. Si prevede, infatti, che l’Istituto metta a disposizione dei contribuenti e degli intermediari abilitati, le informazioni in suo possesso (comunque acquisite), nonché altri dati utili ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. A fronte di tale condivisione, l’interessato può procedere a instaurare un contraddittorio volto a chiarire fatti e circostanze non chiare ovvero a lui non noti chiedendo all’Inps di variarli. L’operatività è affidata a una delibera del cda dell’Ente, soggetta all’approvazione del ministero del Lavoro. Al cda spetta anche il compito di fissare un termine per il versamento delle somme dovute. Tale regolarizzazione soggiace a un sistema sanzionatorio che prevede l’applicazione di una sanzione civile così articolata: omissione contributiva: Tur, in ragione di anno (sanzione massima 40% per cento dei contributi o premi non versati); evasione contributiva: Tur, in ragione di anno, maggiorato di 5,5 punti con un massimo del 40% dei contributi o premi dovuti non versati. Se, al contrario, il contribuente non regolarizza, l’Inps notifica l’atto di recupero applicando al debito contributivo una sanzione civile più alta, così individuata: omissione contributiva: Tur, in ragione di anno maggiorato di 5,5, punti (sanzione massima 40% dei contributi o premi non versati); evasione contributiva: 30% in ragione di anno con un massimo del 60% dei contributi o premi dovuti non versati. Se il contribuente ha chiesto e ottenuto la possibilità di versare a rate, per ottenere le sanzioni più leggere deve aver pagato la prima rata e rispettare il piano rateale altrimenti trovano applicazioni le sanzioni più elevate.
Accertamento parallelo
Sempre con decorrenza da settembre , si introduce una forma di accertamento parallela all’attività ispettiva che si può svolgere dall’esterno e non presso l’azienda; l’accertamento può riguardare anche la responsabilità solidale contributiva derivante dall’impiego di lavoratori che sono alle dipendenze di terzi in relazione a contratti di appalto (a prescindere dalla loro legittimità) e di altre situazioni analoghe di esternalizzazione cui le aziende fanno sempre più ricorso.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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