Imu e Tari, la rottamazione attende le scelte dei Comuni
- Studio Commerciale Pagano

- 30 gen
- Tempo di lettura: 2 min

Partita la fase operativa della rottamazione quinquies, molti contribuenti attendono le iniziative degli enti locali per possibili eventuali agevolate, nella prospettiva di una possibile regolarizzazione delle posizioni debitorie. La speranza è che gli enti territoriali adottino strumenti idonei a ridurre anche il contenzioso prevedendo percorsi di chiusura concordata delle controversie. Infatti Imu, Tari e altri tributi locali, rappresentano oggi una quota significativa del contenzioso tributario, spesso originato da questioni interpretative, da ricostruzioni catastali controverse, da problematiche legate alla determinazione della base imponibile o alla corretta qualificazione delle superfici e delle esenzioni. La manovra 2026 (legge 199/2025) accanto alla rottamazione quinquies, ha riconosciuto a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni la facoltà di prevedere, in via assolutamente discrezionale, forme autonome di definizione agevolata delle proprie entrate. Va da sé che mentre la rottamazione quinquies si presenta come uno strumento uniforme, le definizioni locali sono per loro natura eterogenee, potendo variare sensibilmente da Comune a Comune quanto a tributi inclusi, misura delle riduzioni e condizioni di accesso. L’ente può infatti modulare termini di adesione, numero delle rate, condizioni di decadenza, trattamento del contenzioso pendente, nel rispetto delle regole processuali contenute nel Dlgs 546/1992. Dal punto di vista del contribuente, tale facoltà si traduce in una possibile, ma non automatica, apertura di procedure di definizione agevolata a livello locale. È dunque ragionevole attendersi che, nei prossimi mesi, ciascun ente valuti se e in quale misura attivare una propria sanatoria, tenendo conto della situazione finanziaria, del livello di riscossione e dell’entità dei crediti pregressi. Quanto al contenuto potenziale delle definizioni locali, sulla base della prassi delle precedenti sanatorie e dei limiti normativi esistenti, il contribuente può ragionevolmente attendersi che vengano presi in considerazione, in via prioritaria, i tributi propri dell’ente, quali l’Imu e la Tari, nonché altre entrate locali caratterizzate da elevati tassi di inesigibilità. È altresì plausibile che le misure agevolative incidano principalmente sulle sanzioni tributarie e sugli interessi di mora, mentre il pagamento dell’imposta o dell’entrata principale resti, nella maggior parte dei casi, integralmente dovuto. Non può invece darsi per scontato che tutte le posizioni debitorie vengano incluse nella sanatoria. È possibile, ad esempio, che i Comuni circoscrivano l’ambito temporale della definizione, escludano annualità recenti o limitino l’accesso a determinate categorie di contribuenti o di entrate, in funzione delle proprie esigenze di bilancio. Analogamente, la previsione di piani di rateizzazione, la durata degli stessi e le condizioni di decadenza rientrano nella discrezionalità dell’ente, pur nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento. Non è previsto un termine perentorio entro il quale gli enti debbano adottare una definizione agevolata, per cui per il contribuente non esiste una data unica di riferimento analoga a quella prevista per la rottamazione quinquies. In assenza di tale termine, la tempistica risulta strettamente connessa ai procedimenti decisionali interni di ciascun ente (approvazione regolamento o deliberazione consiliare, adozione di atti attuativi eccetera). È verosimile che molti enti concentrino tali valutazioni in una fase temporalmente prossima all’approvazione o all’assestamento del bilancio, quando risulta più agevole stimare l’impatto finanziario della misura sui flussi di entrata.




Commenti