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Concordato preventivo 2025-2026 revocabile entro il 30 settembre


concordato preventivo

La facoltà di aderire al concordato preventivo biennale (Cpb) per il biennio 2025-2026 sta prendendo forma, per effetto di tutta una serie di provvedimenti diffusi nei giorni scorsi dall’agenzia delle Entrate. Con il provvedimento del 9 aprile scorso sono stati approvati il modello di comunicazione dei dati rilevanti e della relativa accettazione, con le relative istruzioni. Due giorni dopo, l’ 11 aprile è stata la volta del provvedimento riportante le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2024 e della elaborazione della proposta di Cpb 2025-2026, con approvazione delle relative specifiche tecniche. Il 24 aprile ha visto la luce il provvedimento con le specifiche tecniche e i controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta Cpb 2025-2026 e che riporta in allegato le modifiche ai modelli Redditi 2025 e alle specifiche tecniche Isa necessarie per consentire la comunicazione di adesione. Negli ultimi giorni è stato diffuso il software per l’acquisizione massiva di «precalcolate Isa 2025» utile anche per la predisposizione della proposta Cpb. Infine, è stato anticipato il testo del Dm che definisce la metodologia per la definizione della proposta di Cpb per il secondo biennio. Così ricostruito il panorama della normativa secondaria attuativa del Dlgs 13/2024, è possibile individuare alcuni punti fermi in tema di adesione e revoca al Cpb, in vista della scadenza che (se il contenuto del decreto correttivo verrà confermato) è fissata al prossimo 30 settembre.


Adesione 

In tema di adesione per il biennio 2025-2026 va puntualizzato che: potranno aderire solo i soggetti che hanno concretamente applicato gli Isa nel 2024 (il correttivo estromette i forfettari) e che non hanno già optato per il primo biennio (da verificare situazioni di decadenza o di cessazione nel frattempo intervenute); l’adesione si perfeziona con la trasmissione dell’apposito modello entro il 30 settembre, in solitaria (utilizzando comunque il frontespizio dei modelli Redditi 2025) o congiuntamente al modello dichiarativo, ed in particolare al modello Isa (in questo caso la dichiarazione va anticipata, non potendo fruire dell’ordinario maggior termine del 31 ottobre); sul secondo acconto si applicheranno le regole già “vissute” nel 2024 per il primo anni Cpb (mentre chi è già nel secondo anno del biennio applicherà la regola a regime di cui al comma 1 dell’ articolo 20 del Dlgs 13/2024 . La facoltà dell’invio congiunto aiuta a evitare il rischio di incorrere nella causa di decadenza disciplinata dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 22 del decreto Cpb (ossia quando sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato). L’opportunità può interessare chi nel 2024 ha preferito “stare alla finestra”, ad esempio perché nel 2023 aveva prodotto un reddito eccezionalmente elevato (situazione che si stimava potesse non ripetersi nel 2024), oppure a causa dei continui aggiustamenti di cui è stata oggetto la disciplina di questo istituto, rendendola “instabile”.


Revoca 

A sorpresa, nelle istruzioni al modello per l’adesione al Cpb 2025-2026 è spuntata la possibilità di revocare una precedente proposta di concordato. Stante il fatto che il contribuente non può spontaneamente decidere di fare marcia indietro sulla proposta (vanno applicate le specifiche regole sulla decadenza o sulla cessazione, compresa quella dovuta agli eventi straordinari di cui all’ articolo 4 del Dm 14 giugno 2024 ), questa novità va delimitata all’interno di un corretto perimetro. Dalla lettura dei vari provvedimenti, infatti, emerge che: non si tratta della revoca del Cpb 2024-2025, ma di quella “precoce” sul biennio 2025-2026; non è una possibilità che può essere fatta valere in costanza di Cpb, ma solo entro il termine previsto per l’adesione (ossia il 30 settembre secondo il Correttivo); in sostanza, mentre l’anno scorso l’ultimo modello dichiarativo presentato nei termini “battezzava” la scelta del contribuente in merito alla proposta, quest’anno l’adesione è valida sino a revoca, ma quest’ultima può intervenire solo con modello apposito ed entro gli stessi termini per l’adesione; la revoca può essere effettuata solo in via autonoma e non congiuntamente alla trasmissione del modello Isa 2025; ogni deviazione dalle regole sopra ricordate comporta lo scarto della comunicazione di revoca. Nell’effettuare le prime valutazioni sull’adesione per il prossimo biennio, i contribuenti dovranno attenzionare anche le modifiche del decreto correttivo (ad esempio in tema di cause di esclusione e di cessazione dal Cpb), le quali decorrono in linea generale dal prossimo biennio (2025/2026), ad eccezione della norma interpretativa che attribuisce valenza a questi fini solo all’effettuazione di una operazione di conferimento di azienda o ramo (e non di singoli beni).

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