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Immobiliare di costruzioni senza ricavi Ok a Isa e Cpb

Isa e Cpb

Imprese di costruzioni con legittima applicazione dell’Isa DG69U anche in assenza di ricavi, ma con incremento di rimanenze. Di conseguenza è legittimo in questi casi l’accesso al Cpb basato sull’applicazione dell’Isa in questione. Con la risposta n.39/2026 di ieri, l’agenzia delle Entrate chiarisce che, in questi casi, l’attività prevalente non deve essere individuata guardando ai ricavi realizzati, ma in relazione all’attività effettivamente svolta. Nell’interpello la società istante svolge l’attività di costruzione di edifici rientrante tra quelle di cui al codice Ateco 2025, 41.00.00 e per le quali si applica l’Isa DG69U. La peculiarità dell’Isa in questione è che effettua una stima di affidabilità analizzando non solo i volumi delle vendite realizzate, ma anche l’evoluzione delle rimanenze sia iniziali che finali. Le imprese di costruzione, infatti, sono caratterizzate da un’attività che spesso può svilupparsi su più annualità vista la durata dei tempi di costruzione degli edifici. Quindi potrebbero esserci periodi “scarichi” di ricavi con incrementi delle rimanenze riferiti al costruito e periodi in cui si concentrano i ricavi derivanti dalla vendita degli edifici oggetto di edificazione. Il caso rappresentato è proprio riferito ad una società che si trovava in una situazione di totale assenza dei ricavi, vista la fisiologica fase di realizzazione degli immobili in corso che avevano specularmente incrementato il valore delle rimanenze. Di qui la domanda se l’applicazione dell’Isa DG69U fosse da considerare corretta. Secondo le Entrate la circostanza che i ricavi dell’attività caratteristica indicati al n. 1 ’’ricavi delle vendite e delle produzioni’’, della voce A) ’’Valore della produzione’’ del conto economico dell’Istante, fosse pari a zero non è di per sé idonea a escludere la possibilità di applicare il modello Isa DG69U viste le caratteristiche che configurano il modello di analisi in questione. Inoltre, le Entrate valorizzano il fatto che l’istante avesse indicato come variazioni delle rimanenze relative a immobili in corso di costruzione destinate alla rivendita iscritte nella voce A) del medesimo conto economico, l’importo riferito a progetti immobiliari di proprietà della società in corso di realizzazione e destinati alla successiva rivendita. Di qui il via libera all’applicazione dell’Isa DG69U. Le Entrate precisano anche incidentalmente nella risposta, che le condizioni descritte dall’istante non concorrono comunque a configurare nel caso in esame un’ipotesi di non normale svolgimento dell’attività, condizione che avrebbe condotto ad una causa di esclusione Isa. Il via libera all’applicazione degli Isa, nei casi analoghi a quello in esame, apre quindi anche alla possibilità di avvalersi del concordato preventivo biennale. Aspetto, questo, tutt’altro che banale, che può ulteriormente consentire di avvalersi anche della cosiddetta sanatoria speciale per gli anni precedenti riservata per l’appunto ai soggetti concordatari.

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