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Asseverazione contratti, l’esclusiva è dei consulenti

contratti

La facoltà di rilascio dell’asseverazione di conformità dei contratti di rapporto di lavoro (Asse.Co.) per certificare la regolarità delle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro e per promuovere la cultura della legalità, spettante ai consulenti del lavoro sulla base di un protocollo d’intesa firmato prima, nel 2014, con il ministero del Lavoro e poi, nel 2016, con l’Ispettorato nazionale (Inl), non spetta di diritto ai commercialisti. E ciò alla luce «di una pluralità di elementi di differenziazione, che complessivamente considerati, rendono non palesemente irragionevole» la scelta dell’Ispettorato di definire il protocollo in questione solo con il Consiglio nazionale dei consulenti. È sulla base di questa considerazione che il Tar Lazio (sentenza 12359/26 di ieri) ha respinto il ricorso presentato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili per l’annullamento del provvedimento del 20 agosto 2025 con cui l’Inl gli aveva negato il diritto di rilasciare l’Asse.Co., riconoscendo l’esclusività sulla materia ai soli consulenti del lavoro (si veda il Sole 24 Ore del 26 agosto scorso). Nella sentenza di ieri, probabile tappa intermedia di un contenzioso che è destinato a trascinarsi fino al Consiglio di Stato, anche i giudici amministrativi hanno posto l’indice su una serie di elementi che differenziano le due categorie professionali già evidenziati nel provvedimento di diniego dall’Ispettorato. Pur prendendo atto delle competenze in materia di lavoro e previdenza sociale riconosciute ai commercialisti dall’articolo 1, comma 1, della legge 12/1979 (istitutiva dell’Albo dei consulenti) il Tar ha evidenziato che tra queste due categorie «permangono significative differenze in punto di percorsi di studi, di esame di abilitazione, di regime e di ordinamento della professione». Non tutti i commercialisti, in particolare, possono svolgere gli adempimenti lavoristici e previdenziali, ma solo quelli che ne hanno data comunicazione agli Ispettorati provinciali nel cui ambito territoriale intendono operare. E ancora, le due categorie non sono sovrapponibili neppure in occasione del tirocinio - durante il quale per i commercialisti non è necessario approfondire la materia del lavoro - nè al momento dell’esame di Stato, che nel caso dei consulenti per l’attività di verifica delle competenze vede presente l’Ispettorato. Diverso, poi, è anche il ministero vigilante sulle due categorie professionali: quello del Lavoro per i consulenti, quello di Giustizia per i commercialisti, a cui del resto la relativa legge professionale (Dlgs 139/2005) «invece riconosce in via primaria competenza specifica in economia aziendale e diritto d’impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative». Opposte le reazioni delle professioni interessate. «Le sentenze si rispettano, sempre, anche quando non se ne condividono le conclusioni – dichiara il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio - ed è proprio nelle forme che l’ordinamento mette a disposizione che porteremo le nostre ragioni dinanzi al Consiglio di Stato, con serenità e determinazione. Non rivendichiamo un privilegio, ma l’applicazione della legge. I commercialisti sono, per espressa previsione normativa, professionisti pienamente abilitati in materia di lavoro, e una competenza riconosciuta dal legislatore non può essere circoscritta per via amministrativa o convenzionale. Ne va della libertà di concorrenza tra professionisti, della libertà di scelta delle imprese e della stessa efficacia del contrasto al lavoro sommerso e irregolare, che può solo trarre beneficio dal coinvolgimento della più grande categoria professionale dell’area economico-giuridica del Paese». Per il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro la sentenza dice cose ovvie e giuridicamente fondate; i professionisti si dicono inoltre stupiti per il ricorso, tanto che hanno scelto di non costituirsi nel giudizio al Tar.

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