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Anagrafe tributaria: per gli abbonamenti al trasporto pubblico niente codice fiscale

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trasporto pubblico

L’Anagrafe tributaria


ABSTRACT

Il DPR n. 605 del 1973 contiene disposizioni che riguardano l’Anagrafe tributaria e il codice fiscale dei contribuenti, intendendo per Anagrafe tributaria un sistema informatico che viene gestito dall’Agenzia delle Entrate


COMMENTO

Il DPR n. 605 del 1973 contiene disposizioni che riguardano l’Anagrafe tributaria e il codice fiscale dei contribuenti, intendendo per Anagrafe tributaria un sistema informatico che viene gestito dall’Agenzia delle Entrate, il cui principale scopo è quello di raccogliere, archiviare e gestire le informazioni relative ai contribuenti italiani, al fine di facilitare l’attività di accertamento e controllo fiscale nonché quella di predisposizione delle dichiarazioni così dette precompilate. Attraverso il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 dicembre 2024, protocollo n. 443574, viene modificato il provvedimento del 4 ottobre 2023 con riferimento alla comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.


L’articolo 1, comma 1, del DPR n. 605 del 1973 dispone letteralmente che «L’anagrafe tributaria raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell’amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari».


Molti sono i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati all’Anagrafe tributaria, e cioè all’Agenzia delle entrate visto che da questa è gestita, con il fine di rendere disponibili all’Amministrazione finanziaria dati capaci di creare una vera e propria banca dati relativa al singolo contribuente. Tra tali soggetti si possono ad esempio annoverare:

  • gli istituti di credito;

  • le Poste italiane Spa;

  • le imprese di investimento;

  • gli organismi di investimento collettivo del risparmio;

  • le società a intermediazione mobiliare (Sim);

  • le società fiduciarie;

  • gli altri intermediari finanziari.


Inoltre, con l’introduzione nel nostro ordinamento tributario della così detta dichiarazione precompilata, l’obbligo di invio dei dati si è ulteriormente ampliato affinché l’Agenzia delle entrate possa predisporre la dichiarazione dei redditi del singolo contribuente con maggiore precisione possibile.


Se, dunque, l’articolo 7 del DPR n. 605 del 1973 individua tutta una serie di soggetti tenuti all’invio dei dati all’Anagrafe tributaria, tra cui quelli poco sopra indicati, vari decreti e provvedimenti, emanati nel corso del tempo, hanno ampliato la platea di tali soggetti coinvolgendo, ad esempio, coloro che operano nel settore sanitario.


I dati da fornire sono talvolta sintetici e “semplici”, mentre in altri casi risultano essere più complessi. Si pensi, ad esempio, alla comunicazione che deve essere effettuata dagli operatori finanziari, che nel caso specifico va inviata all’Archivio dei rapporti finanziari, contenente i dati e le informazioni sui rapporti di natura finanziaria attivi nel corso dell’anno di riferimento, e cioè:

  • dati identificativi del rapporto, compresivi del codice univoco assegnato dall’operatore al momento di inizio del rapporto stesso;

  • dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell’anno cui è riferita la comunicazione;

  • saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti accesi nel corso dell’anno;

  • saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura, per i rapporti chiusi nel corso dell’anno;

  • dati relativi agli importi totali delle movimentazioni per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua;

  • giacenza media annua relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali e rapporti assimilati.


Volendo sempre esemplificare, vanno comunicati all’Anagrafe tributaria anche i dati:

relativi alle quote di interessi passivi e oneri accessori per mutui agrari e fondiari, da parte di soggetti che erogano tali mutui;

relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, anche con riferimento al così detto “Superbonus”, effettuati su parti comuni di edifici residenziali, nonché relativi all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, da parte degli amministratori di condominio;

relativi alle spese funebri, da parte degli esercenti servizi di pompe funebri;

relativi alle spese universitarie, da parte delle Università statali e private;

relativi alle forme pensionistiche complementari, da parte degli enti previdenziali complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005 per le quali i contributi non sono versati per il tramite del sostituto d’imposta.


Principali funzioni dell’Anagrafe Tributaria:

  • raccolta dei dati, al fine della loro aggregazione e conservazione, relativi a redditi, proprietà, transazioni finanziarie e altri elementi fiscali ritenuti rilevanti e che riguardano i contribuenti

  • supporto agli accertamenti, al fine di fornisce informazioni necessarie per l’accertamento dei redditi e delle imposte, facilitando la verifica della conformità fiscale dei contribuenti

  • supporto nella prevenzione e nel contrasto all’evasione, identificando anomalie e comportamenti evasivi e contribuendo alla lotta contro l’evasione fiscale in genere

  • supporto nella predisposizione delle dichiarazioni precompilate, attingendo ai dati trasmessi da soggetti terzi rispetto al contribuente come ,ad esempio, quelli relativi ad interessi passivi sostenuti nel corso del periodo d’imposta, quelli relativi ad assicurazioni vita ed invalidità e quelli relativi a spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni

I dati sugli abbonamenti al trasporto pubblico


ABSTRACT 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 dicembre 2024, protocollo n. 443574, viene modificato il provvedimento del 4 ottobre 2023 con riferimento alla comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale 


COMMENTO 


  • Visto che l’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, che dispone in merito alla dichiarazione dei redditi precompilata, prevede che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni d’imposta, il decreto ministeriale del 29 marzo 2023 dispone che gli enti pubblici o i soggetti privati che sono affidatari del trasporto pubblico, con riferimento agli anni 2023 e 2024 in via facoltativa, mentre dal 2025 in via obbligatoria, trasmettano all’Agenzia delle entrate le informazioni che riguardano le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi

  • di trasporto pubblico locale,

  • di trasporto pubblico regionale e

  • di trasporto pubblico interregionale,


sostenute nell’anno precedente da persone fisiche tramite banca o ufficio postale, ovvero tramite altri sistemi di pagamento tracciati, indicando

  • i dati identificativi dei soggetti abbonati,

  • i dati identificativi dei soggetti che hanno sostenuto le spese, con indicazione facoltativa per le spese sostenute nel 2023 del codice fiscale che diviene invece obbligatorio per le spese sostenute dal 2024, al netto di eventuali rimborsi relativi allo stesso anno di sostenimento delle spese, rimborsi che vanno comunicati sempre all’Agenzia delle entrate, indicando il soggetto che li ha ricevuti e l’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.


Mentre con il provvedimento del 4 ottobre 2023 sono state definite le modalità attraverso le quali i soggetti che incassano le spese per gli abbonamenti al trasporto pubblico ed eventualmente erogano rimborsi relativi a tali spese, devono comunicare i dati alla stessa Agenzia delle entrate, stabilendo che «Dalle comunicazioni sono escluse le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità in cui non è prevista la registrazione dei dati identificativi dei titolari», con il già citato provvedimento del 10 dicembre 2024 viene modificato quanto previsto al punto 1.1 del provvedimento del 4 ottobre 2023 al fine di eliminare l’obbligo, originariamente previsto a partire dall’anno di imposta 2024, di indicare il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, lasciando, comunque, la possibilità di sua indicazione nel caso in cui il dato sia disponibile.


Tale modifica nasce dal confronto che l’Agenzia delle entrate ha avuto con le aziende di trasporto e dal quale è emerso che i sistemi di archivio delle aziende stesse non sempre consentono, anche per motivi di tutela dei dati personali, di raccogliere e conservare i dati del soggetto che ha disposto il pagamento. Rimane, invece, l’obbligo di indicare l’intestatario dell’abbonamento.


Si ricorda che i soggetti che effettuano servizi di trasporto pubblico locale, trasporto pubblico regionale e trasporto pubblico interregionale, devono trasmettere i dati degli abbonamenti, direttamente ovvero attraverso i soggetti di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del DPR n. 322 del 1998, attraverso appositi file ed utilizzando il servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.


I tipi di invio

Invio ordinario

È la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.

Invio sostitutivo

E’ la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico

Invio di annullamento

è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita

SI RICORDA CHE 

  • Molti sono i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati all’Anagrafe tributaria anche per “alimentare” la dichiarazione precompilata

  • Tra i dati da trasmettere all’Anagrafe tributaria vi sono quelli relativi agli abbonamenti al trasporto pubblico


SCHEMI E TABELLE

Anagrafe tributaria: per gli abbonamenti al trasporto pubblico niente codice fiscale – I punti salienti

La normativa

Il DPR n. 605 del 1973 contiene disposizioni che riguardano l'Anagrafe tributaria e il codice fiscale dei contribuenti, intendendo per Anagrafe tributaria un sistema informatico che viene gestito dall’Agenzia delle Entrate, il cui principale scopo è quello di raccogliere, archiviare e gestire le informazioni relative ai contribuenti italiani, al fine di facilitare l’attività di accertamento e controllo fiscale nonché quella di predisposizione delle dichiarazioni così dette precompilate

Il provvedimento

Attraverso il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 dicembre 2024, protocollo n. 443574, viene modificato il provvedimento del 4 ottobre 2023 con riferimento alla comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale

I soggetti tenuti alle comunicazioni

Molti sono i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati all’Anagrafe tributaria, e cioè all’Agenzia delle entrate visto che da questa è gestita, con il fine di rendere disponibili all’Amministrazione finanziaria dati capaci di creare una vera e propria banca dati relativa al singolo contribuente.

I dati dei trasporti pubblici

Il decreto ministeriale del 29 marzo 2023 dispone che gli enti pubblici o i soggetti privati che sono affidatari del trasporto pubblico, con riferimento agli anni 2023 e 2024 in via facoltativa, mentre dal 2025 in via obbligatoria, trasmettano all’Agenzia delle entrate le informazioni che riguardano le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, di trasporto pubblico regionale e di trasporto pubblico interregionale, sostenute nell’anno precedente da persone fisiche tramite banca o ufficio postale, ovvero tramite altri sistemi di pagamento tracciati

Fonte: A cura di Michele Brusaterra - Studio Brusaterra - Pubblicista ed Esperto del Sole 24 Ore

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