Stock option, stop all’addizionale per le holding industriali dal 2025
- Studio Commerciale Pagano
- 23 lug
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I compensi variabili (bonus e/o stock option) erogati a manager/dirigenti e amministratori di holding industriali superiori a una volta la retribuzione fissa non saranno più assoggettati all’addizionale Irpef del 10% a decorrere dal periodo d’imposta 2025. Questa novità è contenuta nell’articolo 1-bis del Dl 84/2025 introdotto durante l’esame in commissione Finanze alla Camera, che definisce in modo inequivocabile, l’ambito di applicabilità dell’addizionale Irpef del 10% contenuta nell’ articolo 33 del Dl 78/2010 . Tale norma si riferiva genericamente al «settore finanziario», in cui l’agenzia delle Entrate prima ( circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011 , capitolo 13 e successiva prassi) e la Cassazione poi ( sentenza n. 16875/2023 ) includevano anche le società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni industriali (le holding industriali). La modifica approvata non varia la norma base (articolo 33 del Dl 78/2010), che ha introdotto l’addizionale Irpef del 10% sui compensi variabili, costituiti da bonus e/o stock option e più in generale da tutte le forme di incentivazione realizzate con azioni, ed erogati ai dirigenti ed agli amministratori del settore finanziario, ma ne circoscrive l’ambito ai soli intermediari finanziari ed alle holding di partecipazione finanziaria, vale a dire ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) dell’ articolo 162-bis del Tuir . Ne consegue che, utilizzando le definizioni dell’articolo 162-bis del Tuir, saranno esclusi dall’addizionale Irpef 10% i compensi variabili erogati a dirigenti ed amministratori delle «società di partecipazione non finanziaria e assimilati» che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari. L’individuazione fiscale delle «holding industriali» è contenuta nel comma 3 dell’articolo 162-bis del Tuir ove l’esercizio in via prevalente di attività di holding non finanziaria sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale (in materia, risposte a interpello n. 40/2022 , 177/2022 , 178/2022 , 363/2021 , 834/2021 e altre). In questi 15 anni, si è sviluppato un notevole contenzioso sull’inserimento o meno delle holding industriali nel settore finanziario con le persone fisiche, manager e amministratori, che chiedevano il rimborso dell’aliquota addizionale del 10% pagate dalla società sui compensi variabili erogati. Con la sentenza n. 16875/2023, la Cassazione, ribaltando precedenti favorevoli interpretazioni per il contribuente, affermava con interpretazione estensiva che anche le holding industriali rientravano nella definizione di settore finanziario, non tenendo conto della nuova definizione di intermediario finanziario/holding contenuta nell’articolo 162-bis. Ci si chiede ora quale sarà l’effetto dell’emendamento approvato sui contenziosi in corso, atteso che lo stesso, pur non avendo carattere interpretativo, di fatto risolve in senso favorevole per i contribuenti una situazione di incertezza interpretativa. Ad ogni buon conto, ciò che è certa è l’esclusione dell’addizionale Irpef per i compensi variabili pagati ai manager di holding industriali a «decorrere dall’esercizio 2025», anche se maturati in anni precedenti, nel rispetto del principio di cassa che regola il momento impositivo per il lavoro dipendente ed assimilato (vedasi anche circolare 4/2011, par. 13.4); per le ritenute già operate e versate nei primi mesi del 2025 occorrerà procedere al recupero effettuando un conguaglio alla prima scadenza di versamento utile.
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