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Sospensione feriale, il Fisco non va sempre in vacanza

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Non tutti gli atti del fisco restano sospesi durante la pausa estiva di agosto. Nel nostro ordinamento vi sono alcune norme che prevedono, ad agosto, la sospensione dei termini per la richiesta di documenti ed informazioni da parte dell’agenzia delle Entrate, per l’invio di comunicazioni e inviti e per i versamenti delle somme dovute a seguito di avvisi bonari. Sono termini non sempre allineati e vi sono delle ipotesi di indifferibilità e urgenza in cui tale differimento non opera. Di seguito un quadro delle differenti sospensioni presenti ad agosto.


Sospensione degli invii e delle comunicazioni 

L’ articolo 10, comma 1, del Dlgs 1/2024 ha introdotto due periodi di sospensione, all’interno dell’anno, con riguardo all’invio di alcune tipologie di atti emessi dall’agenzia delle Entrate. La sospensione è prevista per il periodo estivo (dal 1° al 31 agosto) e per il periodo natalizio (dal 1° al 31 dicembre) e preclude all’agenzia delle Entrate l’invio dei seguenti atti: 1 comunicazioni esiti dei controlli automatizzati ( articolo 36-bis del Dpr 600/73 e 54-bis del Dpr 633/72 ); 2 comunicazioni esiti dei controlli formali ( articolo 36- ter del Dpr 600/73 ); 3 comunicazioni esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata ( articolo 1, comma 412, della legge 311/2004 ); 4 lettere di compliance ( articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 190/2014 ). La sospensione non opera quando vi sono casi di indifferibilità e urgenza (si veda la circolare 9/E/2024 delle Entrate) tra le cui ipotesi vi sono: la sussistenza di un pericolo per la riscossione. Vi rientrano i casi in cui vi sia un rischio di dispersione dei beni del contribuente ma anche i casi in cui venga pregiudicato il rispetto dei termini di prescrizione o decadenza previsti per la riscossione; l’inoltro di una notizia di reato in base all’ articolo 331 del Codice di procedura penale ;gli atti destinati a un soggetto sottoposto a procedura concorsuale. Si pensi ad una società in fallimento o in concordato preventivo ( Cassazione 26491/2020 ) o anche la liquidazione ( Cassazione 33756/2021 ). Questo per permettere che vi sia una tempestiva insinuazione al passivo.


Versamenti da avvisi bonari 

C’è poi l’ articolo 7-quater, comma 17, del Dl 193/2016 che sospende dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il versamento delle somme dovute a seguito di: controlli automatici e formali (articoli 2 e 3 del Dlgs 462/97);e quelle per la liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. Se l’Ufficio notifica una comunicazione per un controllo automatizzato nel mese di luglio il termine di 60 giorni (si veda l’articolo 2, comma 2, del Dlgs 462/97) per procedere al pagamento delle somme sarà quindi sospeso dal 1° agosto al 4 settembre. Non opera questa sospensione invece per il pagamento delle rate successive alla prima accordate in base all’ articolo 3-bis del Dlgs 462/97 .


Versamenti e adempimenti fiscali 

L’ articolo 37, comma 11-bis primo periodo, del Dl 223/2006 stabilisce che sono sospesi dal 1° al 20 agosto tutti gli adempimenti fiscali e i versamenti. Pertanto tutti i versamenti che sono in scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere differiti a tale ultimo giorno senza che vi sia alcuna maggiorazione di interessi o sanzioni. Si tratta dei versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e di tutte le somme dovute a Stato, regioni ed enti previdenziali. Vi rientrano anche gli importi rateizzati, in base agli articoli 17 e 20 del Dlgs 241/97.


Richieste al contribuente

Sempre in base all’articolo 37, comma 11-bis, ma secondo periodo, sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre tutti i termini per inviare all’agenzia delle Entrate i documenti e le informazioni richieste al contribuente. Restano escluse le richieste effettuate nel corso di controlli sostanziali quali sono le attività di accesso, ispezione e verifica e le procedure di verifica dei rimborsi Iva. Nella sospensione dei termini dovrebbero quindi rientrare anche le richieste a seguito di inviti a comparire o questionari e il termine per le osservazioni agli schemi d’atto (come chiarito dalle Entrate in una risposta a Telefisco 2025 ).


Le sospensioni processuali 

Vi sono infine una serie di norme che prevedono la sospensione dei termini processuali e pre-processuali in sede di confronto con il fisco.


ATTI COINVOLTI

SOSPENSIONE

Articolo 10, comma 1, del Dlgs 1/2024


Notifica avvisi bonari e lettere di compliance

Dal 1° al 31 agosto. Salvo ipotesi indifferibilità e urgenza

Articolo 7-quater, comma 17, del Dl 193/2016


Versamenti da avvisi bonari

Dal 1° agosto al 4 settembre

Articolo 37, comma 11-bis, del Dl 223/2006


Differimento dei versamenti di tributi, contributi e premi

Dal 1° al 20 agosto

Articolo 37, comma 11-bis, del Dl 223/2006


Richiesta informazioni e documenti

Dal 1° agosto al 4 settembre


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