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Reverse charge, restauro escluso da aprile 2025

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Reverse charge

Dal 1° aprile 2025, per i subappalti, reverse charge per chi svolge attività della sezione F di Ateco 2025. L’appaltatore e il subappaltatore devono operare «entrambi» nel «settore edile» A seguito dell’applicazione della nuova classificazione delle attività Ateco 2025, dal 1° aprile 2025 si deve utilizzare questa classificazione e non più quella di Ateco 2007 (aggiornata nel 2022), per individuare le attività ricomprese nella sezione F («Costruzioni»), ai fini dell’applicazione del reverse charge soggettivo (articolo 17, comma 6, lettera a, Dpr 633/1972), alle prestazioni di servizi (diverse da quelle della lettera a-ter), rese nel settore edile da subappaltatori o prestatori d’opera «nei confronti dell’appaltatore principale» o «di un altro subappaltatore». Conseguentemente, dal 1° aprile 2025, le prestazioni di «restauro di edifici storici» (codice Ateco 2007 41.20.00 della sezione F), che sono confluite nel codice Ateco 2025 91.30.01, appartenente alla sezione S (Attività artistiche) di Ateco 2025, non rientrano più nel «settore edile», pertanto, non è più applicabile il reverse charge soggettivo, ma le ordinarie regole Iva. Rimane nella sezione F, invece, l’attività di «rinnovamento, ristrutturazione, ricostruzione e ammodernamento di siti ed edifici storici e archeologici» (Ateco 2025 43.99.02). L’atteso chiarimento è contenuto in una risposta dell’agenzia delle Entrate in occasione di Speciale Telefisco 2026. Il chiarimento ha conseguenze sul trattamento Iva anche di altre prestazioni, escluse dal 1° aprile 2025 dalla sezione F di Ateco 2025, rispetto ad Ateco 2007; ad esempio, le attività di «pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici» (Ateco 2007 43.99.01 della sezione F) e di «pulizia di nuovi edifici subito dopo la costruzione» (Ateco 2007 43.39.09 della sezione F), che sono state ora riclassificate nel codice 81.22.09, «Altre attività di pulizia di edifici e pulizia industriale n.c.a.», nella sezione O («Attività amministrative e di servizi di supporto»). Anche in questi casi, quindi, dal 1° aprile 2025 queste prestazioni non sono più soggette al reverse charge soggettivo. Una delle condizioni per la sua applicazione, oltre a quanto detto sopra, consiste nel fatto che sia l’appaltatore sia il subappaltatore operino «entrambi» nel «settore edile», cioè che svolgano «un’attività riconducibile» alle categorie elencate nella sezione F («Costruzioni») di Ateco 2007 (circolari nn. 37/E/2006 e 11/E/2007). Per la risposta fornita dall’Agenzia, l’applicazione del reverse charge soggettivo continua a essere subordinata alla riconducibilità dell’attività svolta alla «sezione F della classificazione Ateco vigente», pertanto, dal 1° aprile 2025, Ateco 2025. L’Agenzia non dice nulla, però, sul reverse charge oggettivo, cioè quello applicabile alle prestazioni «di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici», per il quale la circolare 14/E/2015 aveva individuato queste prestazioni tra i codici delle «attività» di Ateco 2007, selezionando 2 codici attività per la pulizia, 8 per l’installazione di impianti, 1 per la demolizione e 7 per il completamento di edifici. Con il passaggio dal 1° aprile 2025 dai codici Ateco 2007 a quelli 2025, alcuni codici Ateco 2007 hanno cambiato numerazione in Ateco 2025, includendo oggi altre attività, che prima non erano soggette al reverse charge oggettivo. Ad esempio, l’attività di «Installazione di impianti di riscaldamento e di condizionamento dell’aria», prima con codice Ateco 2007 43.22.01, citato dalla circolare n. 14/E/2015 tra quelli soggetti al reverse charge oggettivo, oggi è stata classificata nel codice Ateco 2025 43.22.07, nel quale, però, è stata compresa anche l’attività di «costruzione o installazione di stufe in muratura», prima nel codice Ateco 2007 43.99.09 («Altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a.»), non citato dalla circolare n. 14/E/2015 tra quelli soggetti al reverse charge. In questi casi, si ritiene che debbano essere considerate le «attività» in precedenza comprese nei codici attività Ateco 2007 citati dalla circolare del 27 marzo 2015, n. 14/E, anche se sarebbe auspicabile un chiarimento da parte delle Entrate.

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