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La delega unica per l’utilizzo dei servizi dell’agenzia delle Entrate anche Riscossione


delega

I soggetti e i servizi delegabili


ABSTRACT

Mentre l’articolo 21 del decreto legislativo 1/2024 introduce la possibilità per i contribuenti di delegare, con un unico modello, gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998 all’utilizzo di uno o più servizi on line resi disponibili dall’agenzia delle Entrate e dall’agenzia delle Entrate-Riscossione, con provvedimento del 2 ottobre 2024 viene disciplinata la delega


COMMENTO

L’articolo 21 del decreto legislativo 1 dell’8 gennaio 2024, introduce la possibilità per i contribuenti di delegare, con un unico modello, gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998, all’utilizzo di uno o più servizi on line resi disponibili dall’agenzia delle Entrate e dall’agenzia delle Entrate-Riscossione. Attraverso il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 ottobre 2024, protocollo n. 375356, viene disciplinata tale delega unica ai predetti intermediari per i citati servizi.

Soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998:

iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro

 

soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria

 

associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche

 

centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati

 

altri incaricati individuati con apposito decreto

La delega deve contenere le informazioni di seguito indicate che devono essere riportate nel fac-simile di cui all’allegato 1 al provvedimento in commento e disponibile sui siti internet sia dell’agenzia delle Entrate che dell’agenzia delle Entrate-Riscossione:


  • il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante (contribuente, eventuale rappresentante o erede) e dell’intermediario;

  • i servizi on line oggetto di delega o revoca;

  • la data di conferimento o di revoca della delega.


Mentre i servizi delegabili sono tutti o alcuni dei servizi on line che vengono riportati nella tabella che segue (nelle istruzioni al modello di delega allegato al provvedimento in esame vi è l’elenco analitico di tutti i servizi a cui l’intermediario può accedere), tali servizi risultano essere delegabili esclusivamente a favore degli intermediari a parte quelli


  • di «fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche e

  • di «accreditamento e censimento dispositivi»,


che possono essere delegati anche a soggetti diversi dagli intermediari. In queste ipotesi, i dati relativi al conferimento della delega devono essere comunicati esclusivamente dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web che è resa disponibile nella sua area riservata dell’agenzia delle Entrate.

Servizi delegabili sinteticamente riportati:

la consultazione del Cassetto fiscale delegato

 

uno o più servizi relativi alla fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero:

  • consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici,

  • consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva, registrazione dell’indirizzo telematico,

  • fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche,

  • accreditamento e censimento dispositivi

 

l’acquisizione dei dati Isa e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale

 

i servizi on line dell’area riservata dell’agenzia delle Entrate-Riscossione

La delega, che deve essere conferita a un massimo di due intermediari e in questo caso va trasmessa una comunicazione per ciascun intermediario, scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, a meno che non vi sia revoca anticipata o rinuncia.


Il conferimento della delega


ABSTRACT

Il provvedimento del 2 ottobre 2024 prevede che i dati relativi al conferimento della delega devono essere comunicati all’agenzia delle Entrate, con una delle modalità indicate, di modo che vi possa essere l’attivazione


COMMENTO

I dati relativi al conferimento della delega devono essere comunicati all’agenzia delle Entrate, di modo che vi possa essere l’attivazione, e nel caso in cui vengano comunicati mediante trasmissione di un file, come si dirà di seguito, l’intermediario deve acquisire la delega in formato cartaceo, insieme a una copia del documento di identità del delegante, o in formato elettronico. In quest’ultimo caso, la delega deve essere sottoscritta dal delegante nel rispetto del decreto legislativo 82/2005, recante il Codice dell’amministrazione Digitale (CaD). Se la delega viene conferita


  • dal rappresentante legale, e cioè dal tutore, curatore speciale, amministratore di sostegno o genitore, o

  • dall’erede del contribuente,


l’intermediario deve acquisire anche l’idonea documentazione da cui si evinca tale qualità di rappresentante legale o di erede.


La comunicazione in commento può essere effettuata:


  • direttamente dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web che è resa disponibile nella propria area riservata, ovvero, in alternativa,

  • dall’intermediario delegato


tramite la trasmissione di un file xml sottoscritto dal contribuente con firma digitale o con FEA CIE (firma elettronica avanzata realizzata secondo il modello di crittografia a chiavi asimmetriche, basata sul certificato contenuto nella Carta di Identità Elettronica-CIE) o, ancora, tramite FEA realizzata utilizzando certificati digitali, anche non qualificati; in questo ultimo caso il file, che deve contenere anche gli estremi del documento d’identità del delegante, deve essere sottoscritto con la firma digitale dell’intermediario delegato che, in questo modo, attesta il conferimento della delega ricevuta e autentica la firma del delegante;


tramite l’erogazione agli assistiti di un servizio web per il conferimento della delega, realizzato a seguito della stipula di apposita convenzione tra l’intermediario stesso e l’agenzia delle Entrate. In questo caso con il servizio di conferimento si arriva alla formazione della delega come documento informatico che il delegante sottoscrive con FEA che è realizzata tramite un processo «al quale l’Agenzia delle entrate partecipa identificando il firmatario, mediante CIE o SPID, nel momento in cui quest’ultimo conferma l’intenzione di autorizzare l’intermediario all’utilizzo dei servizi allo stesso delegati».


Se il contribuente è titolare di partita Iva o un soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita Iva, i dati relativi al conferimento della delega devono essere comunicati esclusivamente dal contribuente attraverso la specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata dell’agenzia delle Entrate oppure dall’intermediario delegato tramite la trasmissione di un file xml sottoscritto dal contribuente stesso o dal rappresentante legale con firma digitale.


L’attivazione, il rinnovo, la revoca e la rinuncia a una delega sono comunicate al delegante attraverso una notifica tramite l’applicazione (App) IO e, inoltre, una apposita comunicazione viene resa disponibile sia al delegante che all’intermediario delegato nella loro area riservata dell’agenzia delle Entrate.


In termini di rinnovo delle delega, stabilisce il provvedimento che è possibile richiedere il rinnovo di una delega non ancora scaduta, in assenza di variazioni della stessa, comunicandolo con le modalità di cui si è detto sopra, a decorrere dal novantesimo giorno antecedente la data di scadenza originaria della delega. Stabilisce altresì il provvedimento che tale rinnovo «non determina la revoca della stessa ma prolunga la sua efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della scadenza originaria».


Per quanto riguarda la revoca o rinuncia, la prima può essere comunicata in qualunque momento dal contribuente o attraverso un intermediario, tenuto conto che la variazione di uno o più dati di una delega attiva comporta la revoca di quest’ultima e, contestualmente, l’attivazione di un’altra delega con i dati variati e con scadenza, di tale nuova delega, a decorrere dalla data di attivazione della stessa. La rinuncia a una delega attiva viene effettuata in relazione a tutti i servizi delegati ed è comunicata, invece, dall’intermediario delegato in qualunque momento, tramite la specifica funzionalità web resa disponibile dall’agenzia delle Entrate ed è immediatamente efficace.


Sul fronte degli obblighi dell’intermediario delegato si evidenzia quanto segue:


  • gli intermediari devono utilizzare i servizi delegati previa accettazione, nella propria area riservata dell’agenzia delle Entrate, delle condizioni di utilizzo;

  • gli intermediari devono conservare, fino al decimo anno successivo alla data di revoca o di scadenza, le deleghe acquisite unitamente alla documentazione usata per l’identificazione del delegante e per l’eventuale attestazione delle condizioni di rappresentante legale o erede, individuando uno o più responsabili per la gestione delle deleghe stesse;

  • le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico che deve contenere i dati indicati nella tabella che segue.

Contenuto del registro cronologico delle deleghe:

numero progressivo e data della delega o della revoca

 

codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del delegante

 

estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega o della revoca

L’agenzia delle Entrate può eseguire controlli delle deleghe che vengono acquisite, anche presso le sedi degli intermediari, e nel caso di irregolarità oltre alla revoca all’abilitazione ai servizi telematici, rimangono ferme le responsabilità civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.


SI RICORDA CHE


  • I dati relativi al conferimento della delega devono essere comunicati all’agenzia delle Entrate con uno dei metodi previsti dal provvedimento in esame

  • Le deleghe vanno rilevate dall’intermediario delegato in un apposito registro cronologico


SCHEMI E TABELLE

La delega unica per l’utilizzo dei servizi dell’agenzia delle Entrate anche Riscossione – I punti salienti

La normativa

L’articolo 21 del decreto legislativo 1 dell’8 gennaio 2024, introduce la possibilità per i contribuenti di delegare, con un unico modello, gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998, all’utilizzo di uno o più servizi on line resi disponibili dall’agenzia delle Entrate e dall’agenzia delle Entrate-Riscossione

Il provvedimento

Con il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2024, protocollo 0375356, viene disciplinata tale delega unica ai predetti intermediari per i citati servizi

I contenuti della delega

La delega deve contenere le informazioni di seguito indicate che devono essere riportate nel fac-simile di cui all’allegato 1 al provvedimento in commento e disponibile sui siti internet sia dell’agenzia delle Entrate che dell’agenzia delle Entrate-Riscossione:

  •  il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante (contribuente, eventuale rappresentante o erede) e dell’intermediario;

  • i servizi on line oggetto di delega o revoca;

  • la data di conferimento o di revoca della delega

La comunicazione della delega

I dati relativi al conferimento della delega devono essere comunicati all’agenzia delle Entrate, di modo che vi possa essere l’attivazione, e nel caso in cui vengano comunicati mediante trasmissione di un file, come si dirà di seguito, l’intermediario deve acquisire la delega in formato cartaceo, insieme a una copia del documento di identità del delegante, o in formato elettronico

Fonte: A cura di Michele Brusaterra, Commercialista & Pubblicista - Esperto del Sole 24 Ore


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