Edilizia, silenzio assenso anche in presenza di abusi
- Studio Commerciale Pagano

- 2 giorni fa
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Il silenzio assenso su un permesso di costruire può formarsi anche in presenza di difformità urbanistiche. Tradotto: anche quando siano stati presentati progetti di edificazione in aree nelle quali i piani regolatori locali non lo prevedevano. La conclusione è contenuta nella sentenza 2179/2026 del Consiglio di Stato, che arriva a pochi giorni da un’altra decisione, la 1878/2026 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 12 marzo), con la quale i giudici amministrativi hanno iniziato a consolidare il principio in base al quale solo in presenza di ragioni gravi e strutturali, come la mancanza degli elementi costitutivi dell’istanza, è possibile annullare la domanda di permesso di costruire e bloccare la formazione del silenzio assenso. La vicenda parte da una richiesta di permesso di costruire avanzata per una zona di espansione, nella quale cioè è possibile costruire solo in presenza di un piano attuativo, in questo caso non approvato. Il cittadino, passati tre mesi, chiede al Comune di certificare la maturazione del silenzio assenso. Il Comune, però, rifiuta l’attestazione e risponde che alla domanda mancano le condizioni basilari per arrivare a un provvedimento positivo, dal momento che l’intervento non è compatibile con i piani urbanistici. Si apre, così, la controversia che, dopo il Tar Puglia (che dà ragione al cittadino), arriva fino al Consiglio di Stato. I giudici, partendo dalla conclusione della sentenza, danno torto all’amministrazione. Per loro, infatti, anche se l’intervento riguarda una zona di espansione, allo stato non lottizzata e non urbanizzata, «e quindi soggetta alla preventiva adozione di un piano di lottizzazione», l’istanza è conforme «al modello normativo astratto che, comunque, prevede il permesso di costruire come titolo abilitativo e, quindi, contempla la possibilità che si attivi il meccanismo del silenzio assenso». Più nello specifico, secondo la sentenza, ci sono dei casi (piuttosto limitati) nei quali l’istanza non è configurabile, perché mancano degli elementi costitutivi o perché mancano i presupposti giuridici per la sua presentazione. Al di fuori di questi casi, il silenzio assenso si può formare. Può succedere che manchino «degli elementi essenziali e indefettibili richiesti direttamente dalla legge per la presentazione della domanda». In questo caso, «la richiesta è talmente carente da impedire l’applicazione della norma di semplificazione e, dunque, la formazione del provvedimento favorevole grazie al silenzio assenso». Succede, in ambito edilizio, quando manchi un elemento come il progetto o l’asseverazione del professionista. Ci sono, poi, casi di inconfigurabilità giuridica, nei quali la parte invoca «il silenzio assenso in fattispecie non previste dalla legge», come quelle derogatorie del piano casa. Tolte queste situazioni, gli spazi per il silenzio assenso sono, per il Consiglio di Stato, molto ampi. E il motivo è che questo istituto ha un carattere sanzionatorio nei confronti della Pa. Dice la sentenza che «il meccanismo del silenzio assenso si basa su una contrarietà di fondo del legislatore nei confronti dell’inerzia amministrativa, che viene stigmatizzata al punto tale da ricollegare al silenzio dell’amministrazione interpellata la più grave delle sanzioni o il più efficace dei rimedi, che si traduce, attraverso l’equiparazione del silenzio all’assenso, nella perdita del potere di dissentire e di impedire la conclusione del procedimento». Allora, per la sentenza è «idonea alla formazione del silenzio assenso» la domanda che «presenti una difformità urbanistica». L’amministrazione, in queste situazioni, potrebbe muoversi su diverse strade. Potrebbe attivare il soccorso istruttorio e chiedere ulteriori informazioni sulla richiesta. Allo stesso modo, «l’eventuale provvedimento favorevole» maturato attraverso il silenzio è «suscettibile di autotutela»: può essere, cioè, annullato entro sei mesi dal momento in cui è maturato. Se non vengono attivati questi rimedi, il silenzio assenso si forma validamente anche in presenza di abusi.




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