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Interventi edilizi penalizzati dal tetto ai bonus per i redditi alti

Immagine del redattore: Studio Commerciale PaganoStudio Commerciale Pagano

Interventi Edilizi

Nell’ambito delle disposizioni di riordino delle agevolazioni edilizie contenute nella legge di Bilancio 2025, sono particolarmente rilevanti quelle che modificano, nuovamente, la disciplina del superbonus.


Stop al superbonus 

Innanzitutto, il legislatore ha introdotto un definitivo “blocco” alla possibilità di accedere al superbonus, prevedendo – con l’inserimento del comma 8-bis.2 all’articolo 119 del Dl 34/2020 – che potranno fruire della detrazione del 65% per le spese sostenute nel 2025 solo gli interventi per i quali alla data del 15 ottobre 2024: sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini; sia stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la Cila, per gli interventi effettuati dai condomini; sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.


Detrazioni spalmabili 

È stato poi introdotto un nuovo comma 8–sexies, che prevede la possibilità per i contribuenti di optare per la ripartizione della detrazione delle spese sostenute nel 2023 in dieci quote annuali di pari importo, invece delle quattro originariamente previste. La nuova norma, intesa ad agevolare i contribuenti che si trovano in una situazione di “incapienza fiscale”, permetterà quindi ai soggetti interessati di rettificare l’originaria detrazione in quattro anni, “spalmandola” su dieci anni, presentando una dichiarazione dei redditi integrativa entro il 31 ottobre 2025 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2024). L’opzione è irrevocabile, e nel caso (decisamente probabile) che dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, questa dovrà essere versata, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024. Nessuna modifica è stata invece apportata alle modalità di fruizione dell’agevolazione per le spese superbonus sostenute dal 2024, per le quali, per effetto di quanto previsto dall’articolo 4-bis, comma 4, del Dl 39/2024: la detrazione da utilizzare direttamente in dichiarazione dei redditi va ripartita obbligatoriamente in dieci quote annuali; nei casi residuali nei quali è ancora possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, il credito derivante dall’opzione va necessariamente utilizzato in quattro quote annuali.


Limiti per i redditi alti 

Una novità di particolare impatto per i contribuenti è rappresentata dal fatto che, a partire dal 1° gennaio 2025, le spese sostenute per le diverse tipologie di interventi edilizi, superbonus compreso, rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo articolo 16-ter del Tuir, introdotto dall’articolo 1, comma 10, della legge 207/2024: la norma prevede che i soggetti Irpef con reddito complessivo superiore a 75mila euro possono detrarre dall’Irpef lorda oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore a un limite “variabile”, che dipende dal reddito (superamento della soglia dei 75mila euro o dei 100mila euro di reddito) e dalla presenza o meno di figli fiscalmente a carico. Ad esempio, un contribuente con un reddito di 80mila euro e senza figli a carico, potrà godere di una detrazione massima di 7mila euro, mentre uno con un reddito di 100mila euro e con un figlio a carico arriverebbe a 5.600 euro. Si tratta di un evidente ridimensionamento, quindi, che non colpisce la massa dei contribuenti, che dichiarano redditi inferiori alla soglia di 75mila euro, ma che penalizza proprio quei soggetti che sostengono spese per interventi di ristrutturazione maggiormente rilevanti e che si troveranno a dover fare complesse valutazioni di opportunità a fronte di un beneficio che rischia di essere davvero trascurabile.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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