Il valore dei titoli di Stato da comunicare all’Anagrafe tributaria
- Studio Commerciale Pagano

- 18 nov 2024
- Tempo di lettura: 6 min

L’Anagrafe tributaria
ABSTRACT
Mentre il DPR n. 605 del 1973 contiene anche le disposizioni che riguardano l’Anagrafe tributaria, con provvedimento del 28 ottobre 2024 vengono emanate disposizioni che riguardano ulteriori obblighi di comunicazione da parte degli operatori finanziari
COMMENTO
Il DPR n. 605 del 29 settembre 1973, contiene disposizioni relativa anche all’Anagrafe
tributaria che ha il compito di raccogliere e ordinare su scala nazionale i dati e le notizie che
risultano dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell’amministrazione
finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque
assumere rilevanza ai fini tributari. Mentre l’articolo 7 del citato DPR n. 605 individua i
soggetti che sono obbligati a comunicare all’Anagrafe tributaria tutta una serie di dati che
servono all’Amministrazione finanziaria sia per valutare eventuali controlli da effettuare, sia
poter predisporre la dichiarazione precompilata, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2024, protocollo n. 398752, vengono emanate
disposizioni che riguardano ulteriori obblighi di comunicazione da parte degli operatori
finanziari.
L’articolo 7 del DPR n. 605 del 1973 individua soggetti e dati che periodicamente devono
essere trasmessi all’Anagrafe tributaria, nonché i dati e le notizie che possono assumere
rilevanza dal punto di vista tributario.
Tra i soggetti che sono tenuti alle comunicazioni vi sono:
le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che devono comunicare mensilmente dati e notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione dal Registro delle imprese, anche se relative a singole unità locali;
gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che devono comunicare le iscrizioni, variazioni e cancellazioni;
le aziende, gli istituti, gli enti e le società che devono comunicare i dati e le notizie
riguardanti i contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas;
le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, che sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga questi soggetti qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro;
gli amministratori di condominio negli edifici che devono comunicare l’ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori.
Nell’arco del tempo attraverso decreti e provvedimenti sono stati via via individuati ulteriori
soggetti tenuti alla comunicazione dei dati all’Anagrafe tributaria, al fine di implementare le
informazioni a disposizione di quest’ultima e riferite ai contribuenti, come quelli, ad esempio, che riguardano le spese sanitarie.
La nuova comunicazione
ABSTRACT
Il provvedimento del 28 ottobre 2024 pone in carico agli operatori finanziari l’obbligo di comunicazione anche del valore, rilevato alla fine dell’anno a cui si riferisce la comunicazione, dei titoli di Stato intestati a persone fisiche
COMMENTO
Visto che l’ultimo comma dell’articolo 7 del DPR n. 605 del 1973 stabilisce che «Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate», con il citato provvedimento del 28 ottobre 2024 viene stabilito che gli operatori finanziari di cui al comma 6 dell’appena citato articolo 7, devono comunicare all’Anagrafe tributaria, assieme ai saldi, ai movimenti e alla giacenza media dei rapporti finanziari, anche il valore, rilevato alla fine dell’anno a cui si riferisce la comunicazione, dei titoli di Stato di cui all’articolo 3 del DPR n. 398 del 2003, intestati a persone fisiche.
E’ bene ricordare che con provvedimento del 25 marzo 2013, come in seguito modificato,
viene disposto che i citati operatori finanziari devono comunicare le informazioni riportate
nella tabella che segue, relative alla tipologia di rapporti contenuti nell’allegato 1 al
provvedimento stesso, attivi nel corso dell’anno di riferimento, e cioè relativi a:
conto corrente;
conto deposito titoli e/o obbligazioni;
conto deposito a risparmio libero/vincolato;
rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939;
gestione collettiva del risparmio;
gestione patrimoniale;
certificati di deposito e buoni fruttiferi;
portafoglio;
conto terzi individuale / globale;
dopo incasso;
cessione indisponibile;
cassette di sicurezza;
depositi chiusi;
contratti derivati;
carte di credito / debito;
garanzie;
crediti;
finanziamenti;
fondi pensione;
patto compensativo;
finanziamento in pool;
partecipazione;
prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione;
acquisto e vendita di oro da investimento;
operazione Extra-conto;
altro rapporto.
Tornando al provvedimento del 28 ottobre 2024, i termini di comunicazione dei dati relativi
al valore, rilevato alla dell’anno a cui è riferita la comunicazione, dei titoli di Stato intestati a
persone fisiche, sono quelli fissati al punto 3.1 del provvedimento del 25 marzo 2013, come
sostituito dal provvedimento del 23 maggio 2022, e cioè entro l’ultimo giorno lavorativo del
mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni tenendo in
considerazione che il sabato è considerato giorno non lavorativo. Con riferimento all’anno
2023, il termine per la comunicazione in commento è fissato al 31 dicembre 2024.
La comunicazione deve essere effettuata con le modalità previste dall’Allegato 1 al
provvedimento del 28 ottobre 2024 e secondo le specifiche tecniche di cui all’Allegato 2 del
medesimo provvedimento. Per la comunicazione dei dati riferiti all’anno 2023, viene disposto che essa è consentita solo con invio straordinario (aggiornamento o sostituzione).
Gli allegati 1 e 2 al provvedimento del 23 maggio 2022 sono sostituiti con le versioni allegate al provvedimento del 28 ottobre 2024.
SI RICORDA CHE
Il DPR n. 605 del 1973 contiene anche le norme che regolano i rapporti con l’Anagrafe tributaria
Gli operatori finanziari sono ora obbligati a comunicare anche i titoli di stato intestati a persone fisiche
SCHEMI E TABELLE
Il valore dei titoli di Stato da comunicare all’Anagrafe tributaria – i punti salienti
Fonte: A cura di Michele Brusaterra, Commercialista & Pubblicista - Esperto del Sole 24 Ore




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