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Credito d’imposta “ZLS”: Ambito soggettivo ed oggettivo

ABSTRACT


Mentre l’articolo 13, del decreto-legge n. 60 del 2024, prevede la concessione di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive che siano ubicate nelle zone logistiche semplificate (ZLS), con decreto del 30 agosto 2024 sono state stabilite le modalità di accesso al predetto credito d’imposta.

ZLS

COMMENTO


L’articolo 13, del decreto-legge n. 60 del 2024, prevede la concessione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture

produttive che siano ubicate nelle zone logistiche semplificate (ZLS) istituite ai sensi

dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205 del 2017, ma limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2024, sono state stabilite le modalità di accesso al predetto credito d’imposta ZLS.


La zona logistica semplificata, di cui al già citato articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n.205 del 2017, è stata istituita con DPCM n. 40 del 4 marzo 2024 che dispone che, fermo

restando che può essere istituita nelle regioni più sviluppate e che deve ricomprendere almeno un’Area portuale e può includere «anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti all’Area portuale, purché presentino un nesso economico funzionale con la predetta Area portuale», essa è composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali.


Possono accedere al credito d’imposta in commento tutte le imprese, indipendentemente

dalla loro forma giuridica e dal regime contabile adottato, che risultino essere già operative e che si insediano nelle ZLS, con riferimento agli investimenti in beni strumentali come

successivamente individuati, che siano destinati a strutture produttive che siano ubicate nelle zone assistite delle stesse ZLS. L’agevolazione non trova applicazione per i soggetti indicati nella tabella che segue.

Soggetti che non possono accedere al credito

d’imposta per le ZLS:

soggetti che operano nel settore dell'industria

siderurgica

 

soggetti che operano nel settore dell’industria

carbonifera e della lignite

 

soggetti che operano nel settore dei trasporti, esclusi i

settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e

delle relative infrastrutture

 

soggetti che operano nel settore della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche

 

soggetti che operano nel settore della banda larga

 

soggetti che operano nel settore creditizio, finanziario e

assicurativo

 

imprese che si trovano in stato di liquidazione o di

scioglimento

 

imprese in difficoltà come definite dall'art. 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17giugno 2014

Per individuare il settore di appartenenza dell’impresa è necessario tenere conto del codice

attività, compreso nella tabella Ateco 2024, che viene indicato nel modello di comunicazione

per la fruizione del credito d’imposta in commento, che è riferibile alla struttura produttiva

presso la quale viene realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione.

Dal punto di vista oggettivo rientrano nell’agevolazione in commento gli investimenti, che

fanno parte di un investimento iniziale come definito inizialmente in base alle disposizioni di

cui all’articolo 2 , punti 49, 50 e 51 del già richiamato regolamento (UE) n. 651/2014, realizzati

dall’8 maggio 2024 e fino al 15 novembre 2024.

Articolo 2, punto 49 del regolamento (UE) n. 651/2014

a) un investimento in attivi materiali e immateriali

relativo alla creazione di un nuovo stabilimento,

all'ampliamento della capacità di uno stabilimento

esistente, alla diversificazione della produzione di uno

stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati

precedentemente o a un cambiamento fondamentale

del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato

chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un

investitore che non ha relazioni con il venditore. Non

rientra nella definizione la semplice acquisizione di

quote di un'impresa

Articolo 2, punto 50 del regolamento (UE) n. 651/2014

attività uguali o simili”: attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della

classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici

Articolo 2, punto 51 del regolamento (UE) n. 651/2014

“investimento iniziale a favore di una nuova attività

economica”: un investimento in attivi materiali e

immateriali relativo alla creazione di un nuovo

stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno

stabilimento, a condizione che le nuove attività non

siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente

nello stabilimento; l'acquisizione di attivi appartenenti a

uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe

stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da

un investitore non ha relazioni con il venditore, a

condizione che le nuove attività che verranno svolte

utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a

quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione

Gli investimenti devono riguardare l’acquisto dei beni nuovi, anche tramite contratto di

locazione finanziaria, indicati nella tabella che segue purché effettivamente utilizzati

nell’esercizio dell’attività nella struttura produttiva situata nella ZLS. Sono agevolabili le

acquisizioni che intervengono tra soggetti tra i quali non sussistono rapporti di controllo o di

collegamento di cui all’articolo 2359 del codice civile e che, comunque, sono realizzate a

condizioni di mercato.

Beni nuovi agevolabili, che devono essere destinati a

strutture produttive già esistenti o che vengono

impiantate nella ZLS:

macchinari

 

impianti

 

attrezzature

 

terreni

 

immobili strumentali (con riferimento non solo alla loro

acquisizione ma anche alla loro realizzazione o al loro

ampliamento)

Mentre sono esclusi dal credito d’imposta i beni autonomamente destinati alla vendita, come anche quelli trasformati o assemblati per ottenere prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo, per quanto riguarda i beni immobili strumentali, dispone il decreto che essi sono agevolabili anche se si tratta di beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per svolgere un’attività economica. In ogni caso, il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento.


Per la determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati, è

necessario tenere conto, a prescindere dai principi contabili adottati, di quanto disposto dagli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del DPR n. 917 del 1986 ove viene disposto, in via del tutto generale, che per i beni mobili il momento di effettuazione dell’acquisto è la data della

consegna o spedizione mentre per i beni immobili e la stipulazione dell’atto.


Fonte: Circolari 24 Fisco / Il Sole 24 ORE


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