
Dal 2025 le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale devono essere trasmesse in via telematica all’agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Questo per effetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, Dlgs 108/2024 (che ha modificato l’articolo 4, comma 6-quinquies, Dpr 322/1998).
Pertanto, in tali casi, per l’anno d’imposta 2024, il termine di trasmissione della CU 2025 è fissato al 31 marzo 2025 (in precedenza la trasmissione poteva avvenire entro il 31 ottobre, termine di presentazione del modello 770); il termine di consegna al percipiente scade il 17 marzo (cadendo il 16 marzo di domenica).
Altra novità, questa volta introdotta dall’articolo 3 del Dlgs 1 dell’8 gennaio 2024, riguarda il venir meno dell’obbligo, a decorrere dall’anno d’imposta 2024, di predisporre ed inviare la certificazione unica ai contribuenti che applicano il regime forfetario, ovvero il regime fiscale di vantaggio.
Il coordinamento con il nuovo articolo 54 del Tuir
Il comma 1, lettera b), dell’articolo 5 del Dlgs 192/2024, ha riscritto l’articolo 54 del Tuir: l’attuale disciplina del reddito di lavoro autonomo oggi è contenuta nei nuovi articoli che vanno dal 54 al 54-octies.
Nello specifico, per quanto di nostro interesse, il nuovo articolo 54 introduce un criterio di imputazione temporale per la tassazione dei compensi con l’intento specifico di allinearli al pagamento delle ritenute da parte del committente.
In particolare, il legislatore ha previsto che «le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta».
Come ben osservato nella relazione al Dlgs 192/2024, «il momento della percezione del compenso può [infatti] risultare diverso da quello nel quale è effettuato il pagamento da parte del committente, qualora quest’ultimo non sia regolato in contanti». Viene, a tal proposito richiamata la circolare agenzia delle Entrate 23 giugno 2010, n. 38/E, par. 3.3, la quale ha precisato che in caso di pagamento del compenso tramite bonifico bancario «il momento in cui il professionista consegue l’effettiva disponibilità delle somme corrisponde a quello in cui questi riceve l’accredito sul proprio conto corrente». E ancora: «il professionista, […], scomputa la ritenuta subita nel periodo d’imposta in cui il compenso al quale il prelievo attiene concorre a formare il reddito».
Dal lato del committente, ovvero colui che paga il compenso e su cui ricade l’obbligo di effettuare la ritenuta «rileva invece il momento in cui è stato effettuato il pagamento ovvero quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità».
È chiaro quindi il rischio di possibili discrasie temporali nel caso in cui il bonifico venga effettuato dal committente negli ultimi giorni dell’anno, atteso che il momento in cui viene percepito dal professionista (anno n+1) potrebbe non coincidere con quello rilevante ai fini del pagamento della ritenuta da parte del committente (anno n).
Per risolvere tale problematica, è intervenuto proprio il secondo periodo del comma 1 del nuovo articolo 54, ove viene appunto stabilito che il criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente, e quindi il professionista dovrà anticiparne la tassazione al momento in cui sussiste l’obbligo per il committente di effettuare la ritenuta.
Riassumendo, si può affermare che d’ora in avanti non vi saranno più disallineamenti tra il periodo di effettuazione della ritenuta e quella di dichiarazione del compenso in caso di pagamenti a cavallo d’anno.
La nuova regola impone, chiaramente, per la sua concreta attuazione che vi sia uno scambio di informazioni tra committente e professionista, non essendo più sufficiente ora monitorare la data di accredito sul proprio conto corrente. Qualora il professionista non fosse stato tempestivamente aggiornato, potrà comunque acquisire l’informativa sui compensi da tassare nel 2024 dalla Certificazione unica che il sostituto dovrà inviare telematicamente entro il prossimo 31 marzo 2025.
Niente certificazioni uniche per forfettari e minimi dal 2024
Altra importante novità sempre a partire dal 2024 riguarda i soggetti che erogano compensi a contribuenti forfettari (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014) o minimi (cd. regime di vantaggio, Dl 98/2011), ricevendo dagli stessi le relative fatture.
Infatti, non è più previsto l’invio della Certificazione Unica nei confronti dei contribuenti sottoposti a questi due regimi fiscali, già a partire dal periodo d’imposta 2024. Viene così eliminato il codice 24 (da indicare nel campo 6), con cui venivano identificati i relativi compensi.
Così ha stabilito l’articolo 3 del Dlgs 1/2024, attraverso l’introduzione del comma 6-septies all’articolo 4 Dpr 322/1998, il quale dispone che, a decorrere dall’anno d’imposta 2024, i soggetti indicati nel titolo III Dpr 600/1973, obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfetario, ovvero il regime fiscale di vantaggio, sono esonerati dagli adempimenti di cui ai commi 6-ter, 6-quater, 6- quinquies Dpr 600/1973, vale a dire il rilascio della Certificazione Unica.
Se da un lato si sono semplificati gli adempimenti per coloro che hanno corrisposto compensi a forfettari e/o minimi, dall’altro l’eliminazione dell’obbligo delle CU fa venire meno per costoro il principale elemento informativo utilizzato ai fini della dichiarazione dei redditi. Infatti, oggi l’ammontare dei compensi da indicare nel quadro LM dovrà basarsi esclusivamente sulle fatture elettroniche emesse nel 2024, con la conseguenza che, qualora i compensi ivi indicati non fossero stati interamente incassati, si determinerà un disallineamento tra ricavi fatturati e ricavi dichiarati da assoggettare a tassazione. Sarà quindi auspicabile che i soggetti forfettari/minimi trasmettano la fattura elettronica nel momento dell’incasso, per non creare disallineamenti oggetto di possibili contestazioni da parte dell’agenzia delle Entrate.
L’errata, tardiva o omessa trasmissione telematica della CU, quali i rimedi
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche, è prevista l’applicazione di una sanzione di 100 euro per ogni certificazione, senza possibilità, (ai sensi dell’articolo 4 comma 6-quinquies del Dpr 322/1998) in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex articolo 12 del Dlgs 472/1997 e con un massimo di 50mila euro per sostituto d’imposta.
Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo (quindi euro 33,33 per ogni CU), con un massimo di 20mila euro.
Si ricorda inoltre che nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se entro i 5 giorni successivi dalla scadenza viene trasmessa la certificazione corretta, mediante la sostituzione o l’annullamento della precedente certificazione.
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