L’articolo 1, comma 117, della legge 178/2020 riconosce, fino al 31 dicembre 2022, un credito d’imposta ai cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti
COMMENTO
L’articolo 1, comma 117, della legge 178/2020 , come modificato dall’articolo 18-quater del Dl 228/2021, riconosce, fino al 31 dicembre 2022, un credito d’imposta ai cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi in possesso di partita Iva.
Mentre con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 1° luglio 2022 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale 216/2022, è stata data attuazione alla norma e con decreto del Ministero
delle Imprese e del Made in Italy del 29 novembre 2022 sono state individuati i termini e le
modalità di presentazione delle istanze di agevolazione, visto che l’articolo 1, comma 121, della già richiamata legge 178/2020, prevede che il predetto credito d’imposta possa essere utilizzato in compensazione ovvero possa essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 31 maggio 2024, protocollo 252373/2024 (d’ora in avanti solamente provvedimento), sono state definite le modalità e i termini per tale cessione.
È bene innanzitutto ricordare che, dal punto di vista soggettivo, l’agevolazione è rivolta ai
soggetti che esercitano attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti,
- sia come lavoratori dipendenti,
- sia come lavoratori autonomi in possesso di partita Iva.
Come specificato all’articolo 1 del Dm 1° luglio 2022, per alberghi e ristoranti si devono
intendere i soggetti la cui attività prevalente, come comunicata con il modello AA7/AA9
all’agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 35 del Dpr 633/1972, è individuata da uno dei
codici Ateco 2007 indicati nella tabella che segue.
Codici Ateco 2007 degli alberghi e ristoranti presso cui il cuoco professionista deve esercitare la propria attività:
55.10.00 | Alberghi |
56.10.11 | Ristorazione con somministrazione |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
Per poter usufruire del credito d’imposta il cuoco professionista, come sopra definito, deve
rispettare le seguenti condizioni:
- deve essere residente o stabilito nel territorio dello Stato,
- deve essere alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e
ristoranti, ovvero deve essere titolare di partita Iva per attività di cuoco professionista svolta
presso i medesimi soggetti almeno dalla data del 1° gennaio 2021;
- deve essere nel pieno godimento dei diritti civili.
Sono in ogni caso esclusi dall’agevolazione i soggetti che dovessero trovarsi nelle condizioni
previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Fonte: 24 Fisco / Il Sole 24 ORE
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