Visto che l’articolo 1, comma 121, della legge 178/2020 prevede che il credito d’imposta può essere anche ceduto ad altri soggetti, con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 31 maggio 2024 sono state definite le modalità e i termini per tale cessione
COMMENTO
Come già si è detto, il credito d’imposta riconosciuto agli esercenti l’attività di cuoco
professionista presso alberghi e ristoranti, in luogo del suo utilizzo in compensazione può
essere oggetto di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza ulteriore cessione. In attuazione di tale disposizione con il
provvedimento del 31 maggio 2024 viene stabilito che i beneficiari del credito d’imposta, il cui elenco è comunicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’agenzia delle Entrate, possono optare per la cessione del credito d’imposta, anche parziale, esclusivamente attraverso l’apposito servizio web “Piattaforma cessione crediti”, disponibile all’interno dell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate.
Facendo notare che si tratta della piattaforma utilizzata anche per la cessione dei crediti
d’imposta relativi ai bonus edilizi, tra cui il così detto “Superbonus”, una volta che il cedente,
titolare del credito d’imposta, ha effettuato la cessione, il cessionario è tenuto all’accettazione del credito d’imposta ceduto sempre attraverso la “Piattaforma cessione crediti”.
Una volta avvenuta l’accettazione della cessione da parte del cessionario, quest’ultimo può
utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione alle stesse condizioni
applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto. Si ricorda, a tale proposito, che mentre il credito d’imposta è del 40 per cento delle spese ammissibili sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 e indicate nella tabella che segue, con una agevolazione massima concedibile fino a un massimo di euro 6.000, l’articolo 10 del Dm 1° luglio 2022 , stabilisce che esso è utilizzabile secondo la tempistica indicata nel provvedimento di concessione cumulativo.
Spese ammissibili al credito d’imposta: |
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Per l’utilizzo del credito d’imposta con la risoluzione 71/E del 19 dicembre 2023 dell’agenzia
delle Entrate è stato istituito apposito codice tributo.
Codice tributo 7053 | Credito d’imposta per sostenere il settore della ristorazione – articolo 1, comma 177, della legge 30.12.2020 n. 178 |
Infine, è bene evidenziare che il credito d’imposta:
- è utilizzabile solo in compensazione nei termini che verranno stabiliti dal provvedimento,
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi,
- non concorre al valore della produzione ai fini Irap,
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Dpr 917/1986,
- può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari, secondo le modalità e i termini indicati con provvedimento del direttore
dell’agenzia delle Entrate. In caso di cessione, il credito d’imposta deve essere usufruito dal
cessionario con le stesse modalità e con la stessa tempistica con le quali sarebbe stato
utilizzato dal soggetto cedente. Viene stabilito da decreto attuativo che la cessione del credito non pregiudica i poteri di controllo sulla spettanza del credito d’imposta nei confronti del cedente.
SI RICORDA CHE
Il bonus riguarda i cuochi professionisti, sia lavoratori dipendenti che autonomi titolari di partita Iva
Il credito d’imposta può essere ceduto a chiunque una sola volta
SCHEMI E TABELLE
La normativa | L’articolo 1, comma 117, della legge 178/2020, come modificato dall’articolo 18-quater del Dl 228/2021, riconosce, fino al 31 dicembre 2022, un credito d’imposta ai cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi in possesso di partita Iva (si veda Circolare 24 Fisco del 3 novembre 2022) |
Il decreto attuativo | Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 1° luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 216/2022, è stata data attuazione alla norma e con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 novembre 2022 sono state individuati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione (si veda Circolare 24 Fisco del 22 dicembre 2022) |
Il provvedimento per la cessione del credito | Visto che l’articolo 1, comma 121, della già richiamata legge 178/2020, prevede che il predetto credito d’imposta possa essere utilizzato in compensazione ovvero possa essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 31 maggio 2024, protocollo 252373/2024 (d’ora in avanti solamente provvedimento), sono state definite le modalità e i termini per tale cessione |
La piattaforma | Con il provvedimento del 31 maggio 2024 viene stabilito che i beneficiari del credito d’imposta, il cui elenco è comunicato dal Ministero delle Imprese e del Mada in Italy all’agenzia delle Entrate, possono optare per la cessione del credito d’imposta, anche parziale, esclusivamente attraverso l’apposito servizio web “Piattaforma cessione crediti”, disponibile all’interno dell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate |
Fonte: Michele Brusaterra, Commercialista & Pubblicista - Esperto del Sole 24 Ore
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