La circolare 7/E di ieri dell’agenzia delle Entrate conferma il criterio di cassa per ciò che concerne la ritenuta che dovrà essere effettuata, a partire dai pagamenti operati dal 1° aprile, per le provvigioni corrisposte agli intermediari assicurativi da parte delle compagnie. La legge 213/2023 (Bilancio 2024) ha abrogato nel corpo dell’articolo 25-bis, comma 5, del Dpr 600/1973, laddove sono previste una serie di casistiche di disapplicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, quella specifica riguardante l’esonero da ritenuta nei confronti degli agenti di e dei mediatori assicurativi per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione. Per tali rapporti, quindi, diventa obbligatoria la ritenuta d’acconto. Nel richiamare la vecchia circolare 24 del 1983, che resta valida, l’Agenzia conferma un aspetto che era prevedibile, ovvero che l’obbligo di ritenuta scatta anche nei cosiddetti rapporti di bancassicurazione, per i quali l’esonero (nel regime previgente) era stato chiarito con la risoluzione 7/E/13. Quindi si dovrà applicare la ritenuta alle prestazioni dei soggetti iscritti alla lettera d) del Registro unico intermediari (Rui). Similmente, la ritenuta si dovrà applicare anche per le prestazioni dei soggetti iscritti alle lettere e) ed f) del Rui (addetti all’intermediazione e intermediari accessori). Per quegli intermediari che sono esonerati, ma che in via accessoria svolgono intermediazione assicurativa, la ritenuta si applicherà solo a quest’ultima attività. La modifica si applica dal 1° aprile 2024 e va intesa secondo il principio di cassa, ovvero all’atto del pagamento della provvigione. Quindi su tutti i pagamenti da quella data, a prescindere dalla maturazione. Il comma 4 prevede poi la casistica delle provvigioni trattenute dall’intermediario, nel qual caso la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono trattenute e dovrà essere versata dal sostituto all’erario (ma rimessa dall’intermediario al committente) entro il 16 del mese successivo a quello in cui viene operata. Pertanto gli intermediari sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° maggio 2024, ossia quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme che gli agenti e i mediatori hanno incassato, anche precedentemente al mese di aprile 2024, e che gli stessi riversano al committente a decorrere da quest’ultimo mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti. Per ciò che concerne la ritenuta ridotta al 20% nel caso in cui l’intermediario si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, resta valido il Dm 2446 del 1983, per cui la dichiarazione va spedita ai committenti, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, o entro 15 giorni da quando le condizioni si verificano in corso d’anno. Tale dichiarazione, quindi, potrà essere presentata entro il 16 aprile 2024, anche tramite Pec, e varrà anche per il futuro (circolare 31/E/14). I sostituti di imposta sono tenuti al rilascio al percipiente della Certificazione unica e alla conseguente trasmissione della stessa all’agenzia delle Entrate. L’obbligo di ritenuta non modifica il profilo Iva, per cui gli intermediari possono non emettere fattura per le provvigioni esenti secondo quanto disposto dall’articolo 22, comma 1, numero 6) del Dpr 633/72, salvo il caso in cui il cliente ne faccia richiesta.
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