Superbonus, i materiali vanno conteggiati nei Sal

Le forniture dei materiali concorrono al raggiungimento degli stati di avanzamento lavori, previsti in alcune fasi per potere accedere al superbonus. Dopo la Corte di giustizia di Rieti (sentenza 18/2/2025), arrivano altre due decisioni, stavolta della Corte di giustizia di primo grado di Napoli (9407/2026 e 10144/2026), a consolidare un principio che va contro le interpretazioni date in questi anni dall’agenzia delle Entrate. Le cause riguardano entrambe le modalità di calcolo degli stati di avanzamento lavori nell’ambito del superbonus. Si tratta di un conteggio che ha avuto grande rilevanza in alcuni momenti dell’agevolazione. Ad esempio, il raggiungimento del target del 30% al 30 settembre 2022 (poi prorogato) è stato essenziale per sfruttare il superbonus per le villette fino alla fine del 2023. La norma non ha chiarito in nessuno modo le modalità di calcolo di questo Sal, ma l’agenzia delle Entrate ha sempre dato un’interpretazione restrittiva sulla questione dei materiali consegnati in cantiere e non materialmente installati negli edifici. Su questo punto la Cgr di Rieti ha aperto per prima alla possibilità di includere questi materiali nei conteggi. Allo stesso modo, per la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli è «erronea la tesi erariale circa la irrilevanza della computabilità, ai fini del raggiungimento della soglia del 30% del Sal, dei materiali e delle forniture presenti a piè d’opera». Per l’Agenzia, infatti, il paletto imposto dalla legge non poteva considerarsi rispettato nel caso affrontato dalla sentenza, «poiché parte delle batterie e dei componenti risultava consegnata ma non ancora installata alla data del 30 settembre 2022». Questa tesi - dice la sentenza - «non può essere condivisa». Il decreto Rilancio, all’articolo 121 - prosegue la decisione - «richiede esclusivamente che ciascun Sal si riferisca ad almeno il 30% dell’intervento complessivo e la norma non contiene alcuna definizione di Sal né alcuna disposizione che escluda dal computo le somministrazioni o i materiali a piè d’opera». Inoltre, la disciplina tecnica di riferimento è costituita dall’articolo 14 del Dm n. 49/2018, «secondo cui lo stato di avanzamento lavori è il documento che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora». Questa definizione, peraltro, è stata ripresa anche dalle Entrate nella circolare n. 23/E del 23 giugno 2022. Lo stesso principio, poi, è stato affermato dalla Commissione consultiva presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, «la quale ha precisato che il raggiungimento della soglia del 30% può essere dimostrato mediante documentazione tecnica e contabile comprendente Sal, fatture, bolle di consegna e documentazione attestante le forniture destinate allo specifico intervento». Nel caso specifico, allora, «la documentazione versata in atti dalla contribuente dimostra che i materiali contestati erano stati effettivamente acquistati, consegnati e destinati allo specifico intervento edilizio». In aggiunta, «le fatture, la documentazione di cantiere, la contabilità dei lavori, le asseverazioni tecniche e la restante documentazione prodotta dalla ricorrente attestano che i materiali costituivano parte integrante dell’intervento agevolato e che erano concretamente destinati all’esecuzione delle opere commissionate». Questi materiali, insomma, per la Corte possono essere conteggiati per il raggiungimento della soglia del 30 per cento.
IN BREVE | Le verifiche dell’Agenzia Il problema nasce da alcune verifiche partite per contestare Sal di superbonus già chiusi. In diverse fasi al raggiungimento di un certo stato di avanzamento lavori le norme sull’ex 110% hanno collegato degli effetti parecchio rilevanti. La linea adottata nella maggior parte dei casi era che i materiali consegnati in cantiere potessero essere conteggiati nei Sal. Una pratica che diversi uffici delle Entrate hanno contestato. |





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