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Legge di Bilancio 2025: Principali misure della manovra

Immagine del redattore: Studio Commerciale PaganoStudio Commerciale Pagano

Aggiornamento: 3 feb


Legge di Bilancio

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 la legge di Bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, salvo diverse previsioni contenute nella norma stessa.


Di seguito alcune delle disposizioni di interesse.


Conferma strutturale dell’IRPEF a tre scaglioni, no tax area e trattamento integrativo. Stabilizza e porta a regime la riduzione a tre scaglioni di reddito dell’IRPEF, con le seguenti aliquote progressive:


  • 23% per redditi fino a 28.000 euro;

  • 35% per redditi tra 28.000 e 50.000 euro;

  • 43% per redditi superiori a 50.000 euro.


La detrazione prevista dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) per i redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi pensionistici) viene innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro. Questo incremento porta anche ad un ampliamento della "no tax area" fino a 8.500 euro, estendendola anche ai lavoratori dipendenti, come già previsto per i pensionati. Di conseguenza, viene stabilizzato il correttivo relativo al trattamento integrativo, il quale non subisce variazioni peggiorative con l’innalzamento limite di esenzione fiscale.


Cuneo fiscale.

Si introduce un nuovo strumento che prevede il riconoscimento di una somma per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 20.000 euro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF,  determinata da una percentuale applicata al reddito da lavoro dipendente:


  • 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;

  • 5,3% per redditi tra 8.500 e 15.000 euro;

  • 4,8% per redditi superiori a 15.000 euro.


Se il reddito è compreso tra 20.000 e 32.000, la detrazione di riferimento equivale a 1.000 euro; oltre questo tetto, si applica una detrazione decrescente e graduale che si azzera alla soglia di 40.000 euro.


Per questa misura si tiene conto delle esenzioni concernenti il rientro dei lavoratori in Italia e delle detrazioni relative all’abitazione principale.


Riordino delle detrazioni.

Introduce nel TUIR disposizioni che pongono limiti a oneri e spese ammissibili alle detrazioni fiscali, con la previsione di un limite complessivo per redditi oltre i 75.000 euro. L’importo massimo detraibile dipende dal reddito complessivo e dal numero di figli a carico, con coefficienti che aumentano in relazione al numero di figli. Il limite detraibile base è di 14.000 euro per chi ha un reddito tra 75.000 e 100.000 euro, e di 8.000 euro per chi ha un reddito superiore a 100.000 euro. Questi importi vengono moltiplicati per i coefficienti indicati in base al numero di figli a carico. Escluse dal calcolo del tetto massimo alcune spese tra cui quelle sanitarie detraibili, gli investimenti in startup o PMI innovative, e altre spese specifiche legate a mutui, assicurazioni e interventi edilizi effettuati fino al 31 dicembre 2024. Viene modificato il regime di detrazione per i figli a carico, con estensione della detrazione solo ai figli di età tra i 21 e i 30 anni, o ai figli con disabilità accertata. Inoltre, le detrazioni per altri familiari a carico (ad esempio, genitori) sono limitate ai familiari conviventi del contribuente. Tali detrazioni non spettano ai contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE/SEE in relazione ai loro familiari residenti all’estero.


A partire dal 2025, la soglia di reddito per i lavoratori dipendenti e assimilati, oltre la quale non si può accedere al regime forfettario, viene innalzata a 35.000 euro (rispetto agli attuali 30.000 euro).


L’importo annuo per le spese relative alla frequenza di scuole dell’infanzia e scuole secondarie di secondo grado viene elevato a 1.000 euro per gli anni 2016-2019, con una detrazione del 22%.


In allegato i pdf completi:











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