L’inutilizzabilità dei documenti deve essere circoscritta

La preclusione di esibizione documentale, pur restando operante come sanzione per l’omessa risposta all’invito dell’amministrazione, deve essere interpretata in senso particolarmente restrittivo alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale in materia. Ne consegue che l’inutilizzabilità processuale non può essere applicata in modo automatico a qualsiasi documento non consegnato in sede procedimentale, ma va circoscritta ai soli elementi informativi aventi contenuto univocamente favorevole al contribuente, ossia a quei documenti che, se tempestivamente esibiti, avrebbero potuto impedire l’accertamento o ridurne la portata. A rilevarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza 27658/2026 La controversia trae origine da un accertamento Irpef nei confronti del socio di una società, al quale erano stati imputati utili extracontabili derivanti dalla vendita di un immobile da parte della società stessa. In giudizio il contribuente aveva sostenuto, tra l’altro, che parte del ricavato era stata destinata ad altre finalità e aveva prodotto fatture che avrebbero dimostrato lavori di ristrutturazione sull’immobile venduto, ma tale documentazione era stata ritenuta tardiva dal giudice di appello per effetto della preclusione prevista dall’articolo 32 del Dpr 600/1973. La Cassazione ha cassato la decisione perché il giudice territoriale aveva applicato l’inutilizzabilità senza accertare se la richiesta documentale fosse stata rivolta al contribuente personalmente oppure alla società, se il questionario contenesse un invito specifico alla produzione dei documenti idonei a contrastare la pretesa fiscale e se vi fossero ragioni non imputabili che giustificassero la mancata esibizione tempestiva o il successivo reperimento dei documenti L’ordinanza conferma la giurisprudenza di legittimità che già configurava l’inutilizzabilità come conseguenza automatica dell’inottemperanza all’invito dell’ufficio, rilevabile anche d’ufficio e operante tanto in sede amministrativa quanto processuale, salvo la deroga, esercitabile mediante produzione del documento con il ricorso introduttivo e contestuale dichiarazione della non imputabilità dell’omissione Tuttavia, è stata evidenziata la necessità che questa interpretazione sia rimodulata alla luce della sentenza 137/2025 della Consulta, secondo cui l’inutilizzabilità deve essere riferita ai soli documenti interamente e univocamente favorevoli al contribuente, escludendo invece quelli dal contenuto misto o anche solo parzialmente sfavorevole (ad esempio, un registro in cui figurassero anche annotazioni contra sé), oltre che in forza dell’evoluzione digitale e normativa, non possono essere richiesti documenti o informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria. In questi casi, infatti, la sanzione processuale travalicherebbe i limiti ritenuti costituzionalmente tollerabili. Occorre pertanto che il giudice riscontri non solo la mancata consegna, ma la documentazione richiesta rientri davvero nel perimetro ristretto di elementi univocamente favorevoli che la Corte costituzionale considera assoggettabili alla preclusione.
COSÌ I GIUDICI | La regola Nell’ordinanza 27658/2026 depositata ieri si afferma che, in tema di accertamento fiscale, l’invito a fornire dati e notizie serve per «evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, per cui la mancata risposta è espressamente sanzionata con la preclusione (in sede amministrativa e processuale) dell’allegazione di dati e della esibizione di documenti non forniti in fase procedimentale». La valutazione Tuttavia, «si deve ritenere, valorizzando l’espressione utilizzata dal legislatore, che la preclusione probatoria operi solo per gli elementi informativi che hanno un contenuto univocamente “a favore del contribuente”, da intendersi come quelli che, ove immediatamente consegnati, avrebbero potuto impedire un accertamento ovvero ridurre la portata dell’eventuale pretesa dell’amministrazione finanziaria. |





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