Dal ravvedimento all’adesione, il kit per gestire gli atti del Fisco
- Studio Commerciale Pagano

- 9 set
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Terminata la pausa estiva, contribuenti e professionisti devono riprendere la gestione degli atti impositivi e più in generale dei controlli iniziati prima di agosto. In generale, per tali attività non si applica la sospensione feriale dei termini giudiziari dal 1° al 31 agosto (ex articolo 1, comma 1, legge 742/1969), non trattandosi di attività processuali. Tuttavia è applicabile l’articolo 37, comma 11-bis del Dl 223/2006 in base al quale – in buona sostanza – i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dalle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva. Inoltre, salvo situazioni molto particolari, anche le attività ispettive e di verifica vengono sospese nel mese di agosto. Secondo l’Agenzia (risposta a Telefisco 2025) anche la presentazione delle osservazioni allo schema di atto beneficia di tale sospensione fino al 4 settembre. Vediamo allora in sintesi le principali situazioni che possono presentarsi ai contribuenti e ai loro professionisti al rientro dalle ferie.
Schema di atto.
Viene notificato prima dell’emissione di un atto impositivo per il quale è previsto il contraddittorio obbligatorio preventivo, anche se non mancano i casi in cui viene emesso nonostante l’atto successivo non debba essere obbligatoriamente preceduto da tale contraddittorio (è il caso ad esempio degli atti di recupero per crediti inesistenti). Ricevuto lo schema di atto, il contribuente può optare per varie soluzioni. Entro 60 giorni (oltre la pausa dal 1° agosto al 4 settembre) dalla notifica può presentare osservazioni o controdeduzioni. Nel caso in cui non fornisca alcuna osservazione e resti inerte rispetto alla notifica dello schema, l’ufficio dopo il 60° giorno notificherà l’atto impositivo che replicherà nella sostanza i contenuti dello schema di atto.
Ravvedimento.
Fino all’emissione dell’atto impositivo (e quindi anche successivamente ai 60 giorni per la presentazione di memorie), e a prescindere dall’eventuale presentazione di osservazioni, per il contribuente è sempre possibile ravvedere le irregolarità indicate nello schema di atto. In questa ipotesi si applicano tutte le regole previste per il ravvedimento (tra cui la nuova decorrenza dei termini decadenziali).
Adesione senza osservazioni.
In alternativa alle osservazioni, il contribuente può formulare istanza di adesione entro 30 giorni dalla notifica dello schema di atto. In questa ipotesi l’ufficio, nei successivi 15 giorni, formulerà l’invito a comparire per l’instaurazione del contraddittorio. In caso di mancata partecipazione al contraddittorio o di mancata definizione in adesione il contribuente non potrà più presentare istanza di adesione una volta ricevuto l’atto impositivo.
Adesione post osservazioni.
Se sono state presentate osservazioni, potrebbero emergere i presupposti per un accertamento con adesione: è possibile in questo caso dare corso al relativo procedimento, di comune accordo con l’ufficio.
Adesione post accertamento.
In assenza di osservazioni, è possibile presentare istanza di adesione una volta che l’ufficio emette l’atto impositivo. In questo caso l’istanza va presentata nei 15 giorni successivi alla notifica dell’accertamento e i termini per l’eventuale impugnazione dell’atto davanti alla Cgt sono sospesi per un periodo di 30 giorni e non più di 90.
Acquisizione del fascicolo.
Entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello schema di atto, il contribuente può presentare richiesta all’ufficio per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
Adesione dopo accesso.
Resta sempre la possibilità per il contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche di chiedere all’ufficio – senza attendere l’eventuale schema di atto – la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione.
Atti impositivi senza contraddittorio preventivo.
È possibile presentare istanza di adesione entro i termini di impugnazione (60 giorni dalla notifica oltre i 31 giorni di agosto). In questo caso i termini per l’eventuale ricorso avverso l’atto impositivo innanzi alla Cgt sono sospesi per un periodo di 90 giorni.




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