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Credito d’imposta “ZES unica” e l’aggiornamento del modello di comunicazione

Immagine del redattore: Studio Commerciale PaganoStudio Commerciale Pagano

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Norme e provvedimenti


ABSTRACT

Mentre l’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che hanno effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate nella così detta “ZES unica”, con decreto ministeriale e con una serie di provvedimenti è stata attuazione alla norma, approvando anche un modello di comunicazione integrativa degli investimenti stessi


COMMENTO

L’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che hanno effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate nella così detta “ZES unica”, consistenti nell’acquisizione di beni strumentali. Si prevede l’agevolazione degli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 15 novembre 2024.


Con decreto del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024, è stata data attuazione alla norma, definendo le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024, protocollo n. 262747, è stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta, e le relative istruzioni. Poiché l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2024 ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la comunicazione dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 per beneficiare del credito d’imposta devono inviare, all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 apposita comunicazione integrativa che attesti l’avvenuta realizzazione, entro il 15 novembre 2024, degli investimenti indicati nella predetta comunicazione, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, è stato approvato tale modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, e sono state definite le modalità di trasmissione. Alla luce del fatto che, però, con il decreto-legge n. 155 del 19 ottobre 2024 è stato modificato il citato articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 novembre 2024, protocollo n. 406943, che modifica il provvedimento del 9 settembre 2024, è stato aggiornato il predetto modello di comunicazione integrativa.


Il credito d’imposta in commento spetta alle imprese che acquisiscono beni strumentali che sono destinati a strutture produttive situate all’interno dell’area “ZES unica”, nel limite massimo di spesa, per ciascun progetto, di euro 100 milioni e con un investimento non inferiore ad euro 200.000, e nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.


Mentre sono agevolati gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, si ricorda che l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2024 prevede che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione necessaria per accedere al credito d’imposta in commento, che era da inviare all’Agenzia delle entrate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024, e che doveva indicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che si prevedevano di sostenere fino al 15 novembre 2024, devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 una comunicazione integrativa che attesti l’avvenuta realizzazione, entro il predetto termine del 15 novembre 2024, degli investimenti indicati nella comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale del 17 maggio 2024.

Articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale del 17 maggio 2024

Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024

Il nuovo modello di comunicazione integrativa


ABSTRACT

Con il provvedimento del 6 novembre 2024 il Direttore dell’Agenzia delle entrate apporta modifiche al provvedimento del 9 settembre 2024, con cui era stato approvato il modello di comunicazione integrativa da inviare con riferimento agli investimenti in “ZES unica”, modificando anche lo stesso modello e le relative istruzioni


COMMENTO

Ricordando che dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 deve essere inviata la comunicazione integrativa che attesti l’avvenuta realizzazione, entro il 15 novembre 2024, degli investimenti agevolati, l’articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024 ha modificato l’articolo 1, del decreto-legge n. 113 del 2024, che dispone in merito al credito d’imposta per investimenti nella “ZES unica”. Più precisamente, sostituendo il terzo periodo del comma 1, che prima disponeva che la comunicazione integrativa doveva indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del citato articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale del 17 maggio 2024 (si tratta, come detto, della comunicazione all’Agenzia delle entrate da inviare dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024, contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024), viene disposto che tramite la comunicazione integrativa, che deve attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale citato, possono essere indicati anche gli investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024,

  • ulteriori rispetto a quelli che risultano dalla comunicazione presentata ai sensi dello stesso articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale del 17 maggio 2024, ovvero

  • di importo superiore rispetto a quello che risulta da tale comunicazione.


Unitamente alla comunicazione integrativa deve essere indicato l’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e allegata la documentazione probatoria prevista dalla norma, ossia fatture elettroniche ed estremi della certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.


Con il provvedimento del 6 novembre 2024, viste le novità introdotte dal decreto-legge n. 155 del 2024, sono stati aggiornati il modello di comunicazione integrativa e le relative istruzioni ed è stato aggiornato il provvedimento del 9 settembre 2024. Dopo le modifiche, tale ultimo provvedimento sostanzialmente dispone, tralasciando le modifiche di coordinamento, che attraverso la comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori ovvero di importo superiore rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, decreto ministeriale del 17 maggio 2024, come si è già detto sopra.


All’interno del nuovo modello di comunicazione integrativa sono state, quindi, aggiunte, sia nella sezione I che nella sezione II del quadro A, rispettivamente righi A1 e A2, delle caselle che indicano l’«investimento e credito d’imposta ulteriori». Nel quadro B è stata, invece, introdotta la nuova sezione II-A all’interno della quale vanno indicati gli ammontari dell’investimento e del credito d’imposta ulteriori ovvero d’importo superiore, suddividendoli anche tra impianti, macchinari, attrezzature e immobili.


Con l’occasione si ricorda che il decreto-legge n. 155 del 2024 ha anche aggiunto il comma 3- bis all’interno dell’articolo 1, del decreto-legge n. 113 del 2024, che dispone che qualora il credito d’imposta fruibile risulti pari al limite massimo di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, con il provvedimento che rende nota la percentuale di credito d’imposta spettante, deve essere determinato l’ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati e di cui si è appena detto sopra. Tale percentuale viene determinata, fermo restando il limite di cui al citato articolo 16, comma 1, rapportando

  • l’importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito dell’applicazione della procedura che determina la percentuale di ammissione del credito d’imposta,

  • all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi dell’appena citato comma 1, terzo periodo, dell’articolo 1 qui in commento.

Articolo 16, comma 1 e comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023

1. Per l'anno 2024, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6. 6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo

SI RICORDA CHE

  • La comunicazione integrativa per gli investimenti agevolati nella “ZES unica” va inviata entro il 2 dicembre 2024

  • La comunicazione integrativa deve indicare anche gli investimenti ulteriori o di importo superiore rispetto a quelli già comunicati


SCHEMI E TABELLE

Credito d’imposta “ZES unica” e l’aggiornamento del modello di comunicazione – i punti salienti

La normativa

L’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che hanno effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate nella così detta “ZES unica”, consistenti nell’acquisizione di beni strumentali. Sono agevolati gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 15 novembre 2024

Decreto attuativo e provvedimenti

Mentre con decreto ministeriale del 17 maggio 2024, è stata data attuazione alla norma e con il provvedimento dell’11 giugno 2024 è stato approvato il modello di Comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta, e le relative istruzioni, visto che l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2024 ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la Comunicazione dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 per beneficiare del credito d’imposta devono inviare, all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 apposita comunicazione integrativa, con provvedimento del 9 settembre 2024, è stato approvato tale modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni

Il provvedimento di modifica

Alla luce del fatto che con il decreto-legge n. 155 del 2024 è stato modificato l’articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024, con provvedimento del 6 novembre 2024, che modifica il provvedimento del 9 settembre 2024, è stato aggiornato il modello di comunicazione integrativa

L’invio della comunicazione

Dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 deve essere inviata la comunicazione integrativa che attesti l’avvenuta realizzazione, entro il 15 novembre 2024, degli investimenti agevolati

Fonte: A cura di Michele Brusaterra, Commercialista & Pubblicista - Esperto del Sole 24 Ore


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