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Immagine del redattoreStudio Commerciale Pagano

Zes unica, vincolo quinquennale per l’attività agevolata


Zes unica

Il codice di attività determina se l’impresa è ammissibile, scatta l’obbligo di mantenere l’attività per almeno cinque anni, le grandi imprese devono fare attenzione alla tipologia di intervento. Sui grandi progetti le Pmi ottengono lo stesso contributo delle grandi imprese, leasing ammissibile al netto delle spese di manutenzione e con obbligo di esercitare il riscatto. Queste sono alcune delle particolarità che emergono dalla lettura approfondita del decreto 17 maggio 2024, recante «Modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella Zes unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli». Nel frattempo, la Struttura di missione “Zes unica” presso la presidenza del Consiglio dei ministri ha chiarito tramite il proprio sito internet che l’accesso al regime di semplificazione procedimentale dell’autorizzazione unica, previsto agli articoli 14 e 15 del Dl 124/2023, non costituisce, in alcun modo, presupposto necessario per la fruizione del credito d’imposta.


Vincolo di cinque anni mobile 

Le imprese beneficiarie devono mantenere l’attività nella Zes unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento. Il mancato rispetto del termine porta alla revoca del credito d’imposta. Il beneficiario incorre nella revoca anche laddove i beni oggetto dell’agevolazione non entrino in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione; in questo caso, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. La stessa rideterminazione opera se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.


Leasing al netto della manutenzione 

Gli investimenti in leasing sono ammissibili e per calcolare il credito d’imposta spettante il beneficiario deve tenere in considerazione il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Nel caso di beni acquisiti in locazione finanziaria, la rideterminazione del credito d’imposta viene applicata anche se l’impresa non esercita il riscatto del bene.


Settori e imprese escluse in base al codice ateco 

I soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo non potranno accedere al credito d’imposta. Per stabilire se un’impresa è esclusa in base al settore di appartenenza, l’agenzia delle Entrate terrà conto del codice attività, compreso nella tabella Ateco 2024, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta. Sono escluse dal beneficio anche le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e le imprese in difficoltà come definite dal regolamento (Ue) n. 651/2014.


Le percentuali di aiuto con attenzione ai grandi progetti 

Il credito di imposta è determinato nella misura del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e nella misura del 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna. Si calcola nella misura massima, rispettivamente del 50% e del 40%, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale, per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna. Infine, è applicato nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle zone assistite della regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali sono aumentati di dieci punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti per le piccole imprese. Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui al regolamento Ue n. 651/2014.


I vincoli per le grandi imprese 

Alle imprese ubicate nelle zone del Mezzogiorno gli aiuti possono essere concessi per un investimento iniziale, a prescindere dalle dimensioni del beneficiario. Nelle zone 107, paragrafo 3, lettera c), gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata. Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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