Trattamento fiscale variabile sull’auto aziendale riassegnata
- Studio Commerciale Pagano

- 9 lug
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La proroga consolida il regime fiscale delle auto a uso promiscuo, la riassegnazione no, e dal 2025 potranno essere tassate in tre modi: la disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2024, basata su coefficienti di tassazione tra il 25% e il 60% a seconda dell’emissione di Co2 del veicolo, resta applicabile per le vetture già consegnate nel 2024 e per quelle già ordinate nel 2024 purché consegnate nel primo semestre del 2025; la nuova disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2025, che prevede coefficienti di tassazione tra il 10% e il 50% e favorisce i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e i veicoli elettrici plug-in ibridi, è applicabile a condizione che l’immatricolazione, il contratto e la concessione del veicolo sia avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 2025; nelle restanti fattispecie è applicabile il valore «normale» del bene in base all’ articolo 51, comma 3, primo periodo del Tuir, che comporta la tassazione dell’auto prendendo a riferimento, ad esempio, il canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro al netto dell’indennità chilometrica relativa ai chilometri percorsi per il datore di lavoro. Inoltre, è bene ricordare che il valore fiscale dell’auto concessa ai dipendenti, per il triennio 2025-2027, alimenta il plafond dei fringe benefit, il cui ammontare complessivo nel periodo di imposta è esente fino a mille euro o 2mila euro per i lavoratori con figli a carico. In merito alla disposizioni in questione, l’agenzia delle Entrate, con la circolare 10/E/2025 , ha trattato anche gli effetti fiscali delle proroghe del contratto di assegnazione e della riassegnazione dell’auto a uso promiscuo. La proroga consente di estendere la durata del contratto di concessione del veicolo in uso promiscuo fermo restando le altre condizioni soggettive e oggettive. L’auto rimane al medesimo dipendente ma per più tempo e alle stesse condizioni. In questo caso il regime tributario non cambia, se era applicabile la disciplina in essere al 2024, la medesima resta applicabile fino a scadenza. La riassegnazione, invece, comporta il cambio di destinazione del veicolo. La medesima auto è concessa a un altro dipendente attraverso la stipula di un nuovo contratto; in questo caso è applicabile la disciplina fiscale individuata sulla base delle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione. Pertanto, in caso di veicolo già oggetto di contratto in essere al 31 dicembre 2024, si dovrà applicare la disciplina in essere al 2024 se la concessione in uso promiscuo dell’auto è avvenuta entro il 30 giugno 2025. Se la medesima auto sarà riassegnata da luglio si applicherà la tassazione secondo il valore «normale», non ricorrendo le condizioni ai fini dell’applicabilità sia della disciplina transitoria sia di quella prevista dal 2025. Invece, in caso di riassegnazione di un veicolo che è immatricolato dal 1° gennaio 2025 e che, a decorrere dalla medesima data, è oggetto di un contratto di concessione in uso promiscuo ed è consegnato al dipendente, si applicherà il regime fiscale previsto dal 2025 dalla legge di Bilancio.




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