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Tracciabilità delle spese di trasferta: due date chiave per i nuovi obblighi

Aggiornamento: 9 lug

spese di trasferta

Con l’articolo 1 del Dl 84/2025 il legislatore è intervenuto significativamente sulla disciplina – introdotta dalla legge di Bilancio 2025 – delle spese (e dei relativi rimborsi) sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto non di linea con mezzi di pagamento non tracciati, coordinando la decorrenza delle modifiche a seconda che l’intervento fosse puramente correttivo o a contenuto innovativo. Con il risultato che non è semplice ricostruire di volta in volta quali disposizioni retroagiscano al 1° gennaio scorso e quali, invece, risultino applicabili dal 18 giugno scorso (si veda la tabella). L’intervento normativo si prefigge, in sostanza, tre obiettivi: 1 limitare gli effetti negativi della “stretta” (indeducibilità per le imprese e i professionisti, concorso al reddito per i dipendenti) alle sole spese sostenute nel territorio nazionale, in conformità con la “ratio” dichiarata dell’intervento normativo che intende creare un contrasto di interessi per indurre a una maggiore fedeltà fiscale chi eroga il servizio sottostante al pagamento; 2 colmare alcune lacune delle norme originarie, tali da creare obblighi “a macchia di leopardo” privi di una logica di sistema; 3 correggere vere e proprie sviste, in particolare nell’ambito della disciplina dei rimborsi spese per i lavoratori autonomi (si veda Il Sole 24 Ore del 17 febbraio scorso).


I tre tipi di intervento 

Le modifiche del punto 1 (che, però, non toccano le spese di rappresentanza, colpite anche se sostenute all’estero) sono sostanzialmente retroattive, e riguardano le spese in esame sostenute nel periodo d’imposta in corso. Ciò consente ai datori di lavoro di restituire il maggior carico fiscale e contributivo ai dipendenti che, dal 1° gennaio scorso, hanno sostenuto, nel corso delle trasferte all’estero, spese con mezzi non tracciati, e che per questo motivo avevano ricevuto rimborsi soggetti a imposizione. Contestualmente l’impresa torna a poter contare, per i medesimi importi, sulla deducibilità integrale del costo: ma questo effetto si apprezzerà nei bilanci e nelle dichiarazioni relative al 2025. Gli interventi del punto 2 si applicano, invece, alle spese sostenute dal 18 giugno scorso, trattandosi di fattispecie in precedenza non trattate dalla legge di Bilancio. Ad esempio, l’estensione della “stretta” anche alle spese sostenute da imprenditori individuali, soci di società di persone e – lato impresa – dagli amministratori, così come ai costi sostenuti in proprio dal professionista, anche quali spese di rappresentanza. Infine, punto 3 , nell’ambito dei rimborsi spese analitici richiesti dai lavoratori autonomi ai propri committenti, il miglior coordinamento tra le novità introdotte dall’articolo 5 del Dlgs 192/2024 e quanto prescritto al comma 81 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 riguarda l’intero periodo d’imposta in corso, ripristinando una logica applicativa a norme che l’avevano persa per strada nei vari interventi che si erano stratificati. Ora, dopo le modifiche, la deducibilità (immediata o posticipata) in capo al lavoratore autonomo o al cliente ha come premessa indispensabile il pagamento tracciato. L’esito complessivo delle modifiche (nell’ottica dell’obiettivo generale che le norme si prefiggono) sembra condivisibile, anche se imprese e consulenti dovranno rivedere ancora una volta approccio e procedure. Un impegno che si sarebbe potuto evitare se – in generale – le norme fiscali entrassero in vigore dopo un adeguato periodo “di vacanza” dedicata a saggiarne la “tenuta” da parte degli addetti ai lavori. Obiettivo irrealizzabile finché resterà il legame con un gettito immediato da iscrivere nel bilancio statale.


IMPRESE

CASISTICA

NORMA

DECORRENZA

Limitata alle spese sostenute in Italia l’indeducibilità delle spese per prestazione di lavoro non tracciate (*)

Art. 1, co. 1 lett. g) del Dl che corregge l’art. 95, co. 3-bis, Tuir

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024

Obbligo di tracciabilità esteso (amministratori, imprenditore individuale, soci, lavoratori autonomi) (*)

Art. 1 co. 1 lett. h) del Dl che introduce i commi 5 e 5-bis all’art. 109 Tuir

Spese sostenute dal 18.06.2025 (per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2024)

DIPENDENTI E AMMINISTRATORI (NON PROFESSIONISTI)

CASISTICA

NORMA

DECORRENZA

Imponibilità reddituale e contributiva per il dipendente limitata alle spese non tracciate sostenute in Italia

Art. 1 co. 1 lett. b) del Dl che corregge l’art. 51, c. 5, Tuir

Spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 18.06.2025

PROFESSIONISTI

CASISTICA

NORMA

DECORRENZA

Concorrono al reddito i rimborsi analitici di spese non tracciate sostenute in Italia (*)

Art. 1 co. 1 lett. c) n. 1 del Dl che introduce il co. 2-bis all’art. 54 Tuir

Spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 18.06.2025

Si precisa che la deducibilità “tardiva” dei rimborsi analitici in caso di mancato pagamento da parte del committente riguarda le sole spese non tracciate

(*)

Art. 1 co. 1 lett. d) del Dl che introduce il co. 5-bis all’art. 54-ter Tuir

Spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 18.06.2025

Sistemata la deducibilità per le spese sostenute con mezzi tracciati nel territorio italiano dal professionista, anche come

committente di altri lavoratori autonomi e come datore di lavoro per i rimborsi analitici (*)

Art. 1 co. 1 lett. e) n. 2 del Dl che introduce il co. 6-bis all’art. 54- septies Tuir. Abrogazione del co. 6-ter dell’art. 54

Tuir

Spese sostenute dal periodo d’imposta in corso al 18.06.2025 (per i rimborsi spese a dipendenti e autonomi). Spese sostenute dal 18.06.2025 negli altri casi (es. in proprio dal professionista)

Deducibili le sole spese di rappresentanza pagate con mezzi tracciati (*)

Art. 1 co. 1 lett. e) n. 1 del Dl che integra il co. 2 all’art. 54- septies Tuir

Spese sostenute dal 18.06.2025


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