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Superbonus: la comunicazione delle spese all’Enea e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche


superbonus

L’ambito soggettivo


ABSTRACT

Con DPCM del 17 settembre 2024 è stata data attuazione alla norma di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2024 che prescrive la comunicazione dei dati necessari al monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e degli interventi antisismici agevolabili con Superbonus


COMMENTO

L’articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024, prevede, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e degli interventi antisismici agevolabili con Superbonus, di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, l’invio di una apposita comunicazione all’ENEA ovvero al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) entro il 31 ottobre 2024. Con DPCM del 17 settembre 2024 pubblicato sul sito del Governo è stata data attuazione alla norma individuando i dati da inviare nonché, attraverso gli allegati 1 e 2 al DPCM stesso, le «Linee guida per la trasmissione delle informazioni all’ENEA» e «Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS»


Dal punto di vista soggettivo sono tenuti ad effettuare la comunicazione in commento, qualora sostengano spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Superbonus) e/o spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi sempre dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Superbonus), i soggetti:


  • che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;

  • che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.


I soggetti sopra indicati devono, dunque, trasmettere i dati prescritti dal DPCM del 17 settembre 2024:


  • all’ENEA, per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico agevolabili con Superbonus. La trasmissione va effettuata dai tecnici abilitati che sottoscrivono e trasmettono all’ENEA le asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, in tema di Superbonus;

  • al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS), gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio, per quanto riguarda gli interventi antisismici agevolabili con Superbonus. La trasmissione va effettuata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, di cui all’articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, in tema di Superbonus.


La comunicazione dei dati


ABSTRACT

I professionisti individuati dal decreto devono trasmettere all’ENEA ovvero al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS), gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio, i dati individuati dalle norme entro termini diversi a seconda del tipo di intervento agevolato e da quello di approvazione del SAL o della fine lavori


COMMENTO

I professionisti sopra citati devono trasmettere all’ENEA ovvero al PNCS, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali e amministrative applicabili a chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, i dati indicati nella tabella che segue, con le modalità di seguito riportate.

Dati da trasmettere all’ENEA ovvero PNCS:

dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi

 

ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024, e cioè al 30 marzo 2024

 

ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024, negli anni 2024 e 2025

 

percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui ai punti precedenti ossia quelle sostenute fino al 30 marzo 2024 e quelle che prevedibilmente saranno da sostenere nel 2024, dopo il 30 marzo, e nel 2025

Per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili con Superbonus, la comunicazione dei dati di cui sopra deve essere effettuata dai tecnici abilitati che sottoscrivo e trasmettono all’ENEA le asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, mediante l’invio dell’asseverazione stessa di cui la comunicazione è parte integrante.


Per le asseverazioni per stato d’avanzamento dei lavori (SAL) e per fine dei lavori che sono trasmesse a partire dalla data di pubblicazione del DPCM qui in commento, esse includono una sezione aggiuntiva, a compilazione obbligatoria, che è conforme all’allegato 1 allo stesso DPCM, ove viene previsto anche l’inserimento delle spese agevolabili che prevedibilmente saranno sostenute dopo la data riportata in calce all’asseverazione stessa. Tale sezione aggiuntiva non è richiesta per le asseverazioni di SAL e per fine lavori che sono state trasmesse prima della data di pubblicazione del DPCM qui in commento e relative a interventi che sono soggetti all’obbligo della comunicazione qui in oggetto, in base a quanto si è detto sopra.


La comunicazione dei dati di cui alla tabella sopra e relativa ad interventi di efficientamento energetico, è, quindi, soggetta alle stesse disposizioni che regolano i termini per l’invio all’ENEA delle asseverazioni prescritte per gli interventi agevolati con Superbonus.


I professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, di cui all’articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, che dispone in tema di interventi antisismici soggetti a Superbonus, devono trasmettere al PNCS le informazioni indicate nella tabella di cui sopra, conformemente alle linee guida di cui all’allegato 2 al DPCM qui in commento ed accedendo all’area riservata del PNCS, entro


  • il 31 ottobre 2024 per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;

  • entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello di approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.


Mentre, come detto, l’allegato 2 al DPCM in commento contiene le “istruzioni” per accedere al PCNS e per il caricamento dei dati richiesti, sul fronte sanzionatorio si ricorda che


  • l’omessa trasmissione dei dati nei tempi indicati dal DPCM qui in commento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000;

  • in caso di interventi con comunicazione di inizio lavori asseverata o con titolo per effettuare le demolizioni e le ricostruzioni presentati a partire dalla data di entrata in vigore del Dl Agevolazioni, il mancato invio dei dati indicati nel DPCM qui in commento comporta, invece, la decadenza dall’agevolazione fiscale.


SI RICORDA CHE

  • Per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili con Superbonus, la comunicazione dei dati deve essere effettuata all’ENEA

  • Per gli interventi antisismici agevolabili con Superbonus, la comunicazione dei dati deve essere effettuata al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS), gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio


SCHEMI E TABELLE

Superbonus: la comunicazione delle spese all’Enea e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche – I punti salienti

La normativa

L’articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024, prevede, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e degli interventi antisismici agevolabili con Superbonus, di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, l’invio di una apposita comunicazione all’ENEA ovvero al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) entro il 31 ottobre 2024

Il DPCM

Con DPCM del 17 settembre 2024 è stata data attuazione alla norma individuando i dati da inviare nonché, attraverso gli allegati 1 e 2 al DPCM stesso, le «Linee guida per la trasmissione delle informazioni all’ENEA» e «Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS»

Gli interventi di riqualificazione energetica

La comunicazione dei dati che riguardano gli interventi di efficientamento energetico agevolabili con Superbonus va effettuata all’ENEA, attraverso una sezione aggiuntiva all’asseverazione già prevista

Gli interventi antisismici

La comunicazione dei dati che riguardano gli interventi antisismici agevolabili con Superbonus va effettuata al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS), gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio, entro i termini individuati dal DPCM

Fonte: A cura di Michele Brusaterra, Commercialista & Pubblicista - Esperto del Sole 24 Ore

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