
Un mix di agevolazioni per le imprese che presentano un forte tasso di crescita dei redditi imponibili: è il quadro che emerge dalle nuove disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2025, senza dimenticare ovviamente le norme vigenti che riconoscono un importante ruolo al concordato preventivo biennale. La crescita oggetto di “sconti fiscali”, tra l’altro, non è quella, fisiologica, delle imprese neocostituite, ma – se verranno confermate le prime interpretazioni normative – deve caratterizzare le imprese costituite prima del 2024.
Le nuove agevolazioni
Andiamo con ordine e richiamiamo, brevemente, le agevolazioni fiscali previste per le imprese dalla legge di Bilancio 2025. Le principali sono due. La prima è il “bonus assunzioni” (articolo 4, Dlgs 216/2023) che riconosce una maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale e che è stato prorogato al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi. La seconda è la “Ires premiale”, che consente l’applicazione dell’aliquota del 20% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, al ricorrere di determinate condizioni: quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 accantonata ad apposita riserva; ammontare non inferiore al 30% degli utili accantonati, e non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, destinato a investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati A e B alla legge 232/2016 (ovvero i beni 4.0, materiali e immateriali), nonché nell’articolo 38 del Dl 19/2024 (ovvero i beni 5.0), realizzati dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 31 ottobre 2026 per le società che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20mila euro. Ad oggi, in mancanza del decreto attuativo, risulta difficile poter affermare se la presenza di un utile al 31 dicembre 2023 rappresenti una condizione necessaria per poter accedere al beneficio, o se, in sua mancanza, possa essere assunto un valore pari a zero, con sostanziale annullamento della seconda soglia da rispettare per gli investimenti, come si auspica. Ulteriori condizioni (che devono essere comunque rispettate) riguardano poi l’incremento occupazionale, per il quale la norma rinvia all’articolo 4 del Dlgs 216/2023 (disposizione dedicata, come detto, al “bonus assunzioni”).
Cumulo e concordato
Come evidente, le imprese che presentano utili 2023 e 2024 più bassi rispetto al reddito imponibile 2025 potrebbero, con investimenti di importo non elevato e con un limitato incremento occupazionale, beneficiare di
una riduzione Ires del 4% su tutto il reddito imponibile 2025, che potrebbe essere di gran lunga superiore ai redditi imponibili degli esercizi precedenti, anche a seguito di fenomeni aggregativi. Tra l’altro, va ricordato che, in mancanza di esclusioni, i benefici citati (Ires premiale, credito d’imposta 4.0-5.0 e bonus assunzioni) risultano cumulabili, a fronte del rispetto delle medesime condizioni. Da ultimo, alla luce delle attuali formulazioni normative, l’Ires premiale risulta applicabile anche dalle imprese che hanno aderito al concordato preventivo biennale e che intendono optare per l’imposta sostitutiva sul maggior reddito. In realtà, in caso di forte incremento dei redditi imponibili dell’anno 2025 rispetto al 2023, ad assumere un ruolo rilevante sarebbero le norme in materia di concordato e di imposta sostitutiva (che presenta, in ogni caso, un’aliquota inferiore al 20%), mentre la nuova aliquota Ires ridotta troverebbe applicazione soltanto sul più limitato importo pari ai redditi “rettificati” 2023.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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