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Indennità una tantum per lavoratori dipendenti: Gli adempimenti del datore di lavoro

ABSTRACT

Il bonus previsto dalla norma è riconosciuto ai lavoratori dipendenti che risultano averne diritto direttamente dal sostituto d’imposta pubblico o privato ovvero, nel caso di assenza di tale soggetto, può essere richiesto in sede di dichiarazione dei redditi

bonus

COMMENTO

Il bonus deve essere riconosciuto dal sostituto d’imposta pubblico o privato, unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore che deve attestare, per iscritto e tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di avervi diritto, sussistendone i requisiti reddituali e familiari, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico ovvero dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale.


Se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore dovesse svolgere più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, egli deve presentare all’ultimo datore di lavoro, e cioè a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva di cui si è detto sopra, anche le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, di modo che possa essere calcolato l’esatto bonus spettante.


Qualora il lavoratore dipendente dovesse avere più contratti di lavoro part-time in essere, il bonus in commento deve essere erogato dal sostituto d’imposta che viene individuato dal lavoratore, lavoratore che dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus

  • i redditi di lavoro dipendente e

  • i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.


Il datore di lavoro, che deve conservare tutta la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, per gli eventuali controlli, riconosciuta l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità, recupera tali somme sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione a partire dal giorno successivo alla erogazione in busta paga della indennità stessa.


I sostituti d’imposta devono verificare in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e qualora si dovesse rivelare non spettante essi devono provvedere al recupero dell’importo. Qualora le retribuzioni del lavoratore non siano state assoggettate a ritenuta o nel caso in cui l’indennità non sia stata comunque erogata dal sostituto d’imposta, essa è riconosciuta nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente e relativa all’anno d’imposta 2024, da presentare nell’anno 2025. L’indennità che risulta dalla dichiarazione dei redditi deve essere computata nella determinazione del saldo Irpef.


Ritiene l’Agenzia delle entrate che il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso dell’anno 2024, possa beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, naturalmente nel rispetto delle condizioni poste dalla norma. Se, invece, l’indennità erogata dal sostituto d’imposta risulti essere, in tutto o in parte, non spettante, e per il sostituto stesso non sia più possibile effettuare il conguaglio a debito, il relativo importo deve essere restituito sempre in sede dichiarativa.


SI RICORDA CHE

  • Il bonus riconosciuto ai lavoratori dipendenti assieme alla tredicesima mensilità è pari a euro 100

  • Il datore di lavoro recupera il bonus sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione


SCHEMI E TABELLE

Indennità una tantum per lavoratori dipendenti: i chiarimenti – I punti salienti

La normativa

L’articolo 2-bis del decreto-legge 113 del 9 agosto 2024, inserito in fase di conversione nella legge 143 del 7 ottobre 2024 del citato decreto, introduce per l’anno 2024 una indennità a favore dei lavoratori dipendenti per i quali ricorrono le condizioni prevista dalla stessa norma

La circolare

Con la circolare 19/E del 10 ottobre 2024 l’Agenzia delle entrate ha fornito gli opportuni chiarimenti in merito

L’ambito soggettivo

Per il riconoscimento del bonus in commento è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024, senza che rilevi la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro stesso, per esempio a tempo determinato o indeterminato, mentre non possono beneficiare dell’indennità i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50 del Dpr 917/1986

Il riconoscimento e il recupero del bonus

Il datore di lavoro, che deve conservare tutta la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, per gli eventuali controlli, riconosciuta l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità, recupera tali somme sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione a partire dal giorno successivo alla erogazione in busta paga della indennità stessa

Fonte: A cura di Michele Brusaterra, Commercialista & Pubblicista - Esperto del Sole 24 Ore

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