Sul tema del trasporto di denaro contante e vista la diversa definizione dello stesso a livello nazionale rispetto a quella unionale, l’agenzia delle Dogane e dei monopoli con la circolare
12/2024 fornisce importanti chiarimenti in merito.
COMMENTO
Particolari controlli in ottica di riciclaggio e finanziamento del terrorismo vengono posti in
essere nei confronti delle persone fisiche, in entrata o in uscita dall’Unione europea o dal
territorio nazionale, che portano con sé denaro contante che risulti essere di importo pari o
superiore a euro 10.000 o il controvalore in altre valute. Con la circolare 12 del 7 maggio 2024, l’agenzia delle Dogane e dei monopoli ha affrontato tale tema, oltre ad alcuni altri, al fine di fornire indicazioni utili anche su talune differenze fra normativa nazionale e unionale.
Al fine di effettuare una rilevazione globale delle movimentazioni di capitali, l’articolo 3 del
Regolamento (UE) 2018/1672 nonché l’articolo 3 del Dlgs 195/2008 , stabiliscono che, per le
movimentazioni in entrata o in uscita dal territorio, rispettivamente, europeo e nazionale, di
denaro contante di importo pari o superiore a euro 10.000, si deve dichiarare tale somma
all’agenzia delle Dogane ovvero al primo ufficio doganale di confine.
Articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2018/1672 | Il portatore che rechi con sé denaro contante di valore pari o superiore ai 10.000 euro dichiara tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale entra nell'Unione o esce dall'Unione e la mette a loro disposizione a fini di controllo. L'obbligo di dichiarazione del denaro contante non si ritiene assolto se le informazioni fornite sono scorrette o incomplete ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo |
Articolo 3, comma 1, del Dlgs 195/2008 | Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete |
Stabilisce l’articolo 4, comma 7, del Dlgs 195/2008 che nel caso in cui, nel corso degli
accertamenti previsti dallo stesso decreto, «emergano fatti e situazioni che potrebbero essere correlati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo», anche se le somme di denaro contante al seguito risultino essere inferiori alla soglia di euro 10.000, l’agenzia delle Dogane conserva:
le informazioni previste dal Dlgs 195, nonché
i dati identificativi della persona fisica e
i dati relativi al mezzo di trasporto utilizzato,
e fornisce tali informazioni e dati all’Unità di informazione finanziaria (Uif) per l’adempimento delle proprie funzioni istituzionali.
Evidenziando che per gli importi uguali o superiori a euro 10.000, al fine di semplificare
l’attività dei soggetti che devono dichiarare le somme è stato predisposto un unico modello di dichiarazione che va compilato, in modo differenziato, a seconda che si tratti di dichiarazione in entrata o in uscita dal territorio nazionale verso paesi dell’Unione europea ovvero verso quelli non unionali, visto che vi è un disallineamento tra disciplina unionale e nazionale, l’agenzia delle Dogane e dei monopoli con la citata circolare 12 fornisce chiarimenti su alcune tematiche, tra cui quella di definizione di denaro contante e di frazionamento elusivo.
Il primo tema affrontato con la circolare in commento è quello della definizione di denaro
contante che, in base all’articolo 2, paragrafo 1, del citato Regolamento (UE) 2018/1672 può
essere inteso come riportato nella prima tabella che segue, mentre in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del Dlgs 195/2008 , può essere definito in modo diverso, come riportato nella seconda tabella che segue.
Definizione di denaro contante nelle operazioni di trasferimento in entrata/uscita dalla Ue
Valuta | Banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite istituti finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio |
Strumenti negoziabili al portatore | Strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Tali strumenti sono: assegni turistici (o «traveller's cheque») e assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna |
Beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore | Beni, elencati al punto 1 dell'allegato I del Regolamento (UE) 2018/1672, che presentano un rapporto elevato tra il loro valore e il loro volume e che possono essere facilmente convertiti in valuta nei mercati accessibili, con costi di transazione assolutamente modesti (ovvero le monete con un tenore in oro di almeno il 90 per cento e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 per cento) |
Carte prepagate | Carta non nominativa, elencata al punto 2 dell'allegato I del Regolamento (UE) 2018/1672, che contiene valore in moneta o liquidità, o che vi dà accesso, che può essere usata per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente (mancando ad oggi un atto delegato che disponga in merito alle carte prepagate, non vi è attualmente un obbligo di dichiararle) |
Definizione di denaro contante nelle operazioni di trasferimento tra lo Stato italiano e gli altri Stati membri dell’Ue: | banconote e le monete metalliche aventi corso legale strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario |
Alla luce di quanto sopra, nelle operazioni di trasferimento tra lo Stato italiano e gli altri Stati
membri della Ue l’oro da investimento e le monete non aventi corso legale, ma che possono
essere ancora scambiate con banconote e monete in circolazione, non sono a oggi soggetti
agli obblighi dichiarativi valutari.
Afferma, quindi, l’agenzia delle Dogane e dei monopoli nel documento di prassi in commento, che nel caso in cui, nell’ambito dei controlli sui viaggiatori intraunionali, venissero rinvenuti beni non dichiarati e non rientranti nella definizione di denaro contante di cui si è detto sopra, ancorché non venga realizzata una violazione del Dlgs 195/2008, possono rilevare altre condotte illecite.
Fonte: 24 Fisco / Il Sole 24 ORE
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