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Il trasporto di denaro contante


Trasporto di denaro contante

Sul tema del trasporto di denaro contante e vista la diversa definizione dello stesso a livello nazionale rispetto a quella unionale, l’agenzia delle Dogane e dei monopoli con la circolare

12/2024 fornisce importanti chiarimenti in merito.

Schema

COMMENTO

Particolari controlli in ottica di riciclaggio e finanziamento del terrorismo vengono posti in

essere nei confronti delle persone fisiche, in entrata o in uscita dall’Unione europea o dal

territorio nazionale, che portano con sé denaro contante che risulti essere di importo pari o

superiore a euro 10.000 o il controvalore in altre valute. Con la circolare 12 del 7 maggio 2024, l’agenzia delle Dogane e dei monopoli ha affrontato tale tema, oltre ad alcuni altri, al fine di fornire indicazioni utili anche su talune differenze fra normativa nazionale e unionale.


Al fine di effettuare una rilevazione globale delle movimentazioni di capitali, l’articolo 3 del

Regolamento (UE) 2018/1672 nonché l’articolo 3 del Dlgs 195/2008 , stabiliscono che, per le

movimentazioni in entrata o in uscita dal territorio, rispettivamente, europeo e nazionale, di

denaro contante di importo pari o superiore a euro 10.000, si deve dichiarare tale somma

all’agenzia delle Dogane ovvero al primo ufficio doganale di confine.

Articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2018/1672

Il portatore che rechi con sé denaro contante di valore pari o superiore ai 10.000 euro dichiara tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale entra nell'Unione o esce dall'Unione e la mette a loro disposizione a fini di controllo. L'obbligo di dichiarazione del denaro contante non si ritiene assolto se le informazioni fornite sono scorrette o incomplete ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo

Articolo 3, comma 1, del Dlgs 195/2008

Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e

trasporta denaro contante di importo pari o superiore a

10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete


Stabilisce l’articolo 4, comma 7, del Dlgs 195/2008 che nel caso in cui, nel corso degli

accertamenti previsti dallo stesso decreto, «emergano fatti e situazioni che potrebbero essere correlati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo», anche se le somme di denaro contante al seguito risultino essere inferiori alla soglia di euro 10.000, l’agenzia delle Dogane conserva:


  • le informazioni previste dal Dlgs 195, nonché

  • i dati identificativi della persona fisica e

  • i dati relativi al mezzo di trasporto utilizzato,

e fornisce tali informazioni e dati all’Unità di informazione finanziaria (Uif) per l’adempimento delle proprie funzioni istituzionali.


Evidenziando che per gli importi uguali o superiori a euro 10.000, al fine di semplificare

l’attività dei soggetti che devono dichiarare le somme è stato predisposto un unico modello di dichiarazione che va compilato, in modo differenziato, a seconda che si tratti di dichiarazione in entrata o in uscita dal territorio nazionale verso paesi dell’Unione europea ovvero verso quelli non unionali, visto che vi è un disallineamento tra disciplina unionale e nazionale, l’agenzia delle Dogane e dei monopoli con la citata circolare 12 fornisce chiarimenti su alcune tematiche, tra cui quella di definizione di denaro contante e di frazionamento elusivo.


Il primo tema affrontato con la circolare in commento è quello della definizione di denaro

contante che, in base all’articolo 2, paragrafo 1, del citato Regolamento (UE) 2018/1672 può

essere inteso come riportato nella prima tabella che segue, mentre in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del Dlgs 195/2008 , può essere definito in modo diverso, come riportato nella seconda tabella che segue.


 

Definizione di denaro contante nelle operazioni di trasferimento in entrata/uscita dalla Ue

 

Valuta

Banconote e monete che sono in circolazione come

mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite istituti finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in

circolazione come mezzo di scambio

Strumenti negoziabili al portatore

Strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro

portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Tali strumenti sono: assegni turistici (o «traveller's cheque») e assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna

Beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore

Beni, elencati al punto 1 dell'allegato I del Regolamento (UE) 2018/1672, che presentano un rapporto elevato tra il loro valore e il loro volume e che possono essere facilmente convertiti in valuta nei mercati accessibili, con costi di transazione assolutamente modesti (ovvero le monete con un tenore in oro di almeno il 90 per cento e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 per cento)

Carte prepagate

Carta non nominativa, elencata al punto 2 dell'allegato I del Regolamento (UE) 2018/1672, che contiene valore in moneta o liquidità, o che vi dà accesso, che può essere usata per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente (mancando ad oggi un atto delegato che disponga in merito alle carte prepagate, non vi è attualmente un obbligo di dichiararle)

Definizione di denaro contante nelle operazioni di

trasferimento tra lo Stato italiano e gli altri Stati

membri dell’Ue:

banconote e le monete metalliche aventi corso legale

 

strumenti negoziabili al portatore, compresi gli

strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's

cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni,

effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al

portatore, girati senza restrizioni, a favore di un

beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che

il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario

Alla luce di quanto sopra, nelle operazioni di trasferimento tra lo Stato italiano e gli altri Stati

membri della Ue l’oro da investimento e le monete non aventi corso legale, ma che possono

essere ancora scambiate con banconote e monete in circolazione, non sono a oggi soggetti

agli obblighi dichiarativi valutari.


Afferma, quindi, l’agenzia delle Dogane e dei monopoli nel documento di prassi in commento, che nel caso in cui, nell’ambito dei controlli sui viaggiatori intraunionali, venissero rinvenuti beni non dichiarati e non rientranti nella definizione di denaro contante di cui si è detto sopra, ancorché non venga realizzata una violazione del Dlgs 195/2008, possono rilevare altre condotte illecite.


Fonte: 24 Fisco / Il Sole 24 ORE

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