Il conferimento di denaro non blocca il concordato
- Studio Commerciale Pagano
- 16 giu
- Tempo di lettura: 3 min

Non costituisce più causa di esclusione né di cessazione o, meglio, non ha mai costituito fattispecie con conseguenze impattanti ai fini del concordato preventivo biennale (Cpb), il conferimento in denaro effettuato a favore di società che hanno aderito al concordato preventivo biennale. È questo l’effetto della norma di interpretazione autentica approvata dal Consiglio dei ministri dello scorso 4 giugno, contenuta nel decreto correttivo di cui si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con la quale si precisa che ai fini dell’applicazione della causa di esclusione e di cessazione dal concordato previste, rispettivamente dagli articoli 11 e 21 del Dlgs 13/2024, per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle che hanno ad oggetto un’azienda o un ramo d’azienda. Il chiarimento normativo è stato reso necessario per correggere l’interpretazione letterale fornita dall’agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2025 ove a specifica domanda sull’effetto degli aumenti di capitale tramite conferimenti in denaro era giunta alla conclusione che nel caso di conferimento in denaro si determina la cessazione degli effetti del concordato in capo alla società conferitaria. La risposta aveva subito sollevato dubbi tra gli operatori che, molto probabilmente, hanno consigliato i loro clienti di non aderire al Cpb 2024/2025 in presenza di un aumento di capitale in denaro perfezionato nel corso del 2024 e di apportare risorse mediante altre forme, quali quelle del finanziamento soci che in caso di necessità poteva essere rinunciato apportando, per altra strada, il denaro a patrimonio senza incappare nella causa di esclusione/cessazione del conferimento. La norma di interpretazione autentica rimette ora in carreggiata, anche per il 2024, i soggetti Isa che hanno aderito al Cpb 2024/2025 confidando sulla valenza limitata di una risposta dell’Agenzia delle entrate non riportata in una circolare. Sicuramente l’interpretazione consente a coloro che non avevano aderito alla prima tornata del Cpb di aderire entro il prossimo 30 settembre al Cpb per le annualità 2025 e 2026. Resta comunque l’impossibilità di una remissione in bonis per coloro che non avevano aderito per il 2024 stante il meccanismo del Cpb che, essendo opzionale, va comunicato preventivamente entro i termini perentori stabiliti dal decreto Cpb. Sdoganato il conferimento in denaro che, oltre a non comportare modifiche sostanziali nell’attività della società che lo riceve, a volte è necessario per il proseguimento dell’attività, si elimina anche alla radice la possibilità di sfruttare l’interpretazione dell’Agenzia a favore di coloro che non riuscendo a raggiungere l’importo concordato potevano fare un conferimento in denaro, anche per importi minimi e sul finire del periodo d’imposta una volta appurato l’andamento dell’annualità, in modo da far cessare il Cpb e calcolare le imposte per lo stesso esercizio sulla base del reddito effettivo e non su quello concordato. Rimangono invece in vigore le altre cause di esclusione e di cessazione del Cpb derivanti dall’effettuazione di operazioni straordinarie che possono modificare sostanzialmente la soggettività di coloro che hanno aderito al Cpb in quanto la proposta è stata riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie. Le fattispecie tassativamente elencate dal decreto Cpb sono rappresentate dalle operazioni di fusione, scissione, conferimento che ha ad oggetto un’azienda o un ramo d’azienda, ovvero, il caso in cui la società o l’associazione di cui all’ articolo 5 del Tuir , è interessata da modifiche della compagine sociale che ne comportino comunque l’aumento del numero dei soci. Non rileva, invece, l’eventuale modifica della ripartizione delle quote di partecipazione all’interno della medesima compagine sociale così come il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.
Comments