top of page
Immagine del redattoreStudio Commerciale Pagano

Fatture inesistenti, l’acquirente non può fare investigazioni


Fattura

Sulle fatture inesistenti, per l’assolvimento dell’onere probatorio della conoscenza o conoscibilità dell’acquirente della frode consumata dal fornitore, l’amministrazione non può pretendere che il contribuente svolga verifiche complesse e analoghe a quelle che la stessa amministrazione può eseguire con i propri mezzi. È questo il principio enunciato dalla Corte di cassazione, nella sentenza 14102/2024 (si veda anche l’artcolo su NtplusFisco). La vicenda oggetto della pronuncia è nella sostanza simile a molti accertamenti effettuati negli ultimi anni. All’acquirente di beni viene contestata l’indetraibilità dell’Iva in quanto relativi a fatture soggettivamente inesistenti perché forniti da impresa che ha omesso gli adempimenti fiscali, priva di struttura e talvolta senza dipendenti. Secondo giurisprudenza consolidata unionale e di legittimità per la rettifica dell’Iva sugli acquisti, l’Ufficio deve provare, anche in via presuntiva, che il cessionario conoscesse o comunque avrebbe potuto conoscere, l’illecito perpetrato a monte dal cedente. In molti accertamenti la prova di tale consapevolezza è rappresentata dalle violazioni fiscali commesse dal venditore (omesse dichiarazioni, omessi versamenti, precedenti contestazioni analoghe e così via). A nulla rileva che l’acquirente mai avrebbe potuto acquisire simile informazioni, sia perché sono dati non fruibili da terzi, sia perché non dispone né dei poteri né delle banche dati dell’amministrazione finanziaria. Nella specie l’Ufficio recuperava l’Iva detratta su acquisti di confezioni ritenuti soggettivamente inesistenti, in quanto il fornitore sarebbe stato privo di organizzazione. I due gradi di giudizio confermavano nella sostanza la pretesa. In particolare, secondo i giudici di appello si trattava di fatture soggettivamente inesistenti, stante l’assenza di adeguata manodopera da parte del fornitore e la falsità delle fatture di acquisto degli strumenti di produzione (macchine da cucire). Nel ricorso per Cassazione, la difesa lamentava, tra l’altro, che la rettifica era incentrata sull’assenza di organizzazione del fornitore, senza indagare gli elementi idonei a ritenere l’acquirente consapevole della frode. Inoltre, la carenza di manodopera necessaria a eseguire i beni, poi venduti, e la falsità della fornitura delle apparecchiature, non erano addebitabili all’acquirente, anche in considerazione del fatto che non disponeva dei poteri ispettivi dell’Ufficio. Peraltro, non era stato considerato che i prezzi praticati erano in linea con quelli di mercato e non risultava che il cedente avesse restituito parte dell’Iva alla società. La Suprema corte ha, innanzitutto, ricordato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui in ipotesi di detrazione di fatture emesse da società prive di organizzazione o da soggetti interposti, l’Amministrazione deve provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inserisca in una evasione dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza. Assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato con la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle circostanze concrete. La sentenza ha quindi evidenziato che l’assenza di cautele del cessionario non può essere provata pretendendo verifiche approfondite, analoghe a quelle svolte dall’amministrazione con tutti i mezzi a sua disposizione. Da qui il principio in base al quale «ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova della conoscenza o conoscibilità, secondo la massima diligenza esigibile da un accorto operatore professionale, dell’esistenza di una frode Iva consumata a monte della catena produttiva o distributiva, le cautele che si richiede che il cessionario sia tenuto ragionevolmente ad adottare, perché si escluda il suo coinvolgimento, anche solo per colpevole ignoranza, nella frode commessa a monte, non possono attingere a verifiche complesse e approfondite, analoghe a quelle che l’amministrazione finanziaria avrebbe i mezzi per effettuare». Vi è ora da sperare che molti giudici di merito applichino questo principio (peraltro già nella sostanza espresso dalla Corte Ue) senza assumere aprioristiche posizioni a favore dell’amministrazione.


LA DIFESA

La consapevolezza Nel ricorso per cassazione, la difesa lamentava che la rettifica era incentrata sull’assenza di organizzazione del fornitore, senza indagare gli elementi idonei a ritenere l’acquirente consapevole della frode. L’addebito Inoltre, la carenza di manodopera necessaria a eseguire i beni, poi venduti, e la falsità della fornitura delle apparecchiature, non erano addebitabili all’acquirente, anche in considerazione del fatto che non disponeva dei poteri ispettivi dell’Ufficio. I prezzi di mercato Peraltro, non era stato considerato che i prezzi praticati erano in linea con quali di mercato e non risultava che il cedente avesse restituito parte dell’Iva alla società.

Fonte: Il Sole 24 Ore

0 visualizzazioni0 commenti

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page