Decreto fiscale: in G.U. la proroga dei versamenti per le dichiarazioni 2025
- Studio Commerciale Pagano
- 19 giu
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025 il D.L. 17 giugno 2025, n.
84 recante disposizioni urgenti in materia fiscale. Il decreto entra in vigore il 18 giugno 2025
e conferma la proroga al 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione, dei versamenti
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e di IVA per i soggetti
che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di
affidabilità fiscale, inclusi i forfetari, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non
superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del
Ministero dell'Economia e delle finanze. Per il 2025 è possibile effettuare i versamenti
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA entro il
trentesimo giorno successivo al 21 luglio 2025, maggiorando le somme da versare dello
0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Il decreto fiscale, D.L. 17 giugno 2025, n. 84, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025.
Il decreto prevede:
la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all’estero anche se
effettuate con mezzi non tracciabili mentre al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia;
che le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in società tra professionisti e in altre società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'art. 177-bis, costituiscono redditi diversi;
che i redditi da interessi e proventi finanziari, se percepiti nell’ambito di arti e
professioni, sono considerati redditi di capitale;
modifiche al riporto delle perdite in quanto il criterio di riduzione del riporto delle perdite è pari al doppio dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi;
che alla società conferitaria si applicano le disposizioni di cui all'art. 173, comma 10,
riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la società beneficiaria della scissione e
avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento;
che limitatamente all'anno 2025, i comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio
2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote IMU, inclusi i comuni che hanno adottato nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle aliquote IMU senza l'elaborazione del prospetto, possono approvare entro il 15 settembre 2025 le delibere, redatte tramite l'applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale;
che le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività
produttive, il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, si considerano
tempestive se presentate entro l'8 novembre 2024. Non si dà luogo al rimborso delle
eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.472/1997;
che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, inclusi i forfettari, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di
approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta
regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti
versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione. Per il 2025 è possibile
effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di
imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il
trentesimo giorno successivo al 21 luglio 2025, maggiorando le somme da versare dello
0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Il decreto entra in vigore il 18 giugno 2025.
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